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di Valentina Stella

Il Dubbio, 15 giugno 2023

Oggi in Consiglio dei ministri il ddl del guardasigilli. Il presidente dell’Anm Santalucia: “Siamo preoccupati”. Costa (Azione): “Contenuti apprezzabili”. Sono 8 gli articoli contenuti nel Ddl intitolato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario” che approderanno oggi in Consiglio dei ministri. Si tratta del primo pacchetto di riforme del guardasigilli Carlo Nordio.

Come ha riferito il viceministro Francesco Paolo Sisto a Rainews24, “Berlusconi ha subito tanto, troppo, a causa della giustizia: per questo voglio dedicare a lui la riforma”, che costituisce “un passo importante verso un processo davvero giusto. Non arriva sull’onda emotiva per la scomparsa di Berlusconi ma è stata studiata e calibrata nel tempo, con la diretta partecipazione del presidente stesso”.

Abuso d’ufficio. “L’articolo 323 è abrogato”. L’abolizione del reato è motivata “ dalla applicazione minimale da parte delle corti italiane” e dallo “squilibrio tra iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, rimasto costante anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi” che “è indicativo di una anomalia”, spiega la relazione illustrativa. Infatti, “rimane ancora alto il numero di iscrizioni nel registro degli indagati: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022. Di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022” e il numero complessivo delle condanne assomma nel 2021 “a 18 casi in dibattimento di primo grado”.

Traffico di influenze. Viene modificato anche l’articolo 346- bis, che viene meglio definito e tipizzato e “limitato a condotte particolarmente gravi”. Viene innalzata la pena minima che passa da un anno a un anno e sei mesi.

Intercettazioni. Verrà escluso il rilascio di “copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione”, quando “la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori” ; si “amplia l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c. d. brogliacci)” e, rispettivamente, il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi - oltre ai già previsti dati personali sensibili - anche quelli “relativi a soggetti diversi dalle parti”. Si modifica l’articolo che attualmente vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sino a quando esse non siano state “acquisite ai sensi degli articoli 268, 415- bis o 454”; tale limitazione viene ora resa più stringente prevedendo che il divieto di pubblicazione cessi solo allorquando il contenuto intercettato sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. Lo scopo - si legge nella bozza - è “rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate”.

Contraddittorio e misure cautelari. Per dare all’indagato e al giudice un momento di interlocuzione diretta, prima di una misura cautelare, si introduce il principio del contraddittorio preventivo nei casi in cui, per il tipo di reato o per la concretezza dei fatti, durante le indagini preliminari non sia necessario “l’effetto sorpresa” del provvedimento. Nel ddl, si prevede che il giudice proceda all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. Ove compatibile con la situazione concreta, l’indagato potrà avere la possibilità di una difesa preventiva, prima dell’emissione di una misura dall’impatto così dirompente come la custodia in carcere. Le situazioni in cui non sarà possibile una previsione di contraddittorio sono quelle in cui esiste il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o quando, per tipologia di reati, non è possibile rinviare la misura cautelare (qualora, ad esempio, vi sia il rischio di reiterazione di gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale o per tutti i delitti gravi).

Collegialità e misure cautelari. Si propone di introdurre la competenza di un organo collegiale, formato da tre giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La collegialità riguarda solo la più grave delle misure, quella inframuraria; non è estesa ai domiciliari, per valorizzare il carattere di extrema ratio della custodia in carcere. Dato l’impatto sull’organizzazione dei Tribunali, soprattutto per le incompatibilità dei tre giudici rispetto alle successive fasi del processo, si prevede un aumento dell’organico con 250 nuovi magistrati destinati alle funzioni giudicanti. Per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni in attesa del bando 2024.

Inappellabilità delle assoluzioni. Il ddl propone di ridisegnare il potere del pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, rispettando però le indicazioni della Corte costituzionale. La limitazione non riguarda i reati più gravi (compresi quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale). I limiti all’appello, di fatto, riguarderanno solo i reati a citazione diretta a giudizio (ex art. 550 cpp).

Le reazioni. Secondo il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, il ddl “non ha ambizioni importanti, sistematiche, ma contiene modifiche che, a mio giudizio, non vanno nella direzione giusta”. Tra le “criticità più importanti”, “l’eliminazione dell’abuso d’ufficio, il giudice collegiale per la custodia cautelare in carcere e la limitazione dei poteri di appello del pm”. Mentre la “limitazione alla pubblicazione di alcune conversazioni crea un’ulteriore tensione tra diritto dell’informazione e diritto dell’imputato”. Invece per il responsabile Giustizia di Azione, Enrico Costa, “il ddl Nordio ha contenuti apprezzabili. Molti temi (abuso d’ufficio, intercettazioni, interrogatorio ante misura cautelare, collegiale per gli arresti) sono in nostre proposte depositate. Sulla prescrizione interverremo in Parlamento”, ha aggiunto.