sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2023

Pronto il decreto correttivo della riforma Cartabia A settembre l’approvazione. Dalle indagini alle pene sostitutive, passando per la giustizia e la responsabilità degli enti. È ormai pronto il primo intervento correttivo della riforma Cartabia del processo penale. Questo almeno sul piano formale, perché su quello sostanziale va ricordato che il primo decreto legge del governo Meloni stabilì, tra l’altro, il rinvio della riforma (ora in vigore da inizio anno) per scriverne una più articolata disciplina transitoria soprattutto sul versante delle nuove condizioni procedibilità per alcuni reati.

Adesso lo schema di decreto legislativo messo a punto dal ministero della Giustizia, che verrà presentato a uno dei primi Consigli dei ministri a settembre, dopo la pausa estiva, interviene su alcuni punti critici segnalati in questi primi mesi di applicazione del nuovo sistema processuale. Centrale nella riscrittura è la materia dei diritti e delle facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di mancato rispetto da parte del pubblico ministero dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

Lo schema di decreto, infatti, rivede l’intero articolo 415 ter del Codice di procedura declinando la facoltà del Pm, prima della scadenza dei termini, di presentare al Gip richiesta motivata di rinvio del deposito della documentazione relative alle indagini svolte. In particolare la richiesta è possibile: O quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; e quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato oppure, nei procedimenti per i reati più gravi (quelli con più ampi tempi di indagine), provocare un danno concreto, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non sono scaduti i termini di indagine e che sono diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al Gip di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al Pm di decidere. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei 20 giorni successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale presso la Corte d’appello.

Quando non ha autorizzato il differimento, il giudice ordina al pubblico ministero di esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione entro un termine non superiore a 20 giorni. Quanto alle pene sostitutive, il cui utilizzo è incentivato dalla riforma, il decreto, oltre a intervenire per sganciare la richiesta dall’assenza di opposizione e ridimensionare la necessità di ascolto delle parti, disciplina espressamente la richiesta in appello, stabilendo l’eventuale (se la Corte d’appello non è nelle condizioni di decidere subito) fissazione di udienza a 60 giorni dalla domanda.