di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2021
Le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione che rivedono elementi significativi del regime detentivo dei condannati per criminalità organizzata sono sempre di più. Ora, affermare che la legislazione forse più avanzata di contrasto alla criminalità organizzata, per riconoscimento condiviso anche da agenzie investigative estere, rischia di essere spazzata via sarebbe troppo.
Certo è che una serie di indizi costituiscono prova almeno di un progressivo cambio di stagione. È di giovedì l'intervento della Corte costituzionale che considera illegittima per chi è condannato all'ergastolo per reati di mafia la previsione della collaborazione come unica strada per avere accesso alla libertà condizionale. Ma, in precedenza, la stessa Consulta, era la fine del 2019, era arrivata alle medesime conclusioni per quanto riguarda i permessi premio. La differenza è che adesso, a differenza di allora, la Corte lascia 12 mesi al legislatore per intervenire, nella consapevolezza della rilevanza delle ripercussioni della propria pronuncia.
Ma i dati giurisprudenziali che possono contribuire a corroborare l'attenuazione, anche nel Paese, della consapevolezza dell'emergenza organizzazioni criminali, almeno sul versante del trattamento penitenziario, non finiscono qui. Infatti, si sono succeduti, di recente, gli interventi su uno degli altri capisaldi della legislazione antimafia, il 41 bis. Da una parte confermandone, certo, l'impianto e avvalorandone implicitamente l'efficacia come strumento di deterrenza, dall'altro, però, nei fatti, contribuendo ad attenuarne alcune delle maggiori criticità. Dove il riferimento, oltre che ai recenti dubbi di costituzionalità adombrati dalla Cassazione per effetto dell'applicazione del 41 bis a chi è già soggetto a misura di sicurezza detentiva (come nel caso di specie, un internato in casa lavoro), è, per esempio, alla sentenza, sempre della Corte costituzionale, n. 97 del 2020, che ha giudicato illegittimo il divieto assoluto allo scambio di oggetti tra i detenuti al 41 bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
Oppure, la sentenza della Cassazione n. 35216 di fine 2020, con la quale la Corte ha ritenuto che il saluto di altri detenuti al regime di "carcere duro" non giustifica l'applicazione di una sanzione disciplinare perché non si tratta di una significativa forma di comunicazione. O, ancora, incorrenti ricorsi alla Cassazione del boss Salvatore Madonia che; poco meno di un anno fa, hanno ottenuto con due distinte pronunce della Cassazione sia il riconoscimento del diritto all'informazione e, quindi, alla lettura dei quotidiani, sia il diritto a colloqui via video (sentenza 23819 del 2020).
E ancora, il no alla riduzione delle ore d'aria anche in 41 bis (Cassazione 17579 del 2019), il riconoscimento del carattere inumano della detenzione se è negata la fisioterapia al boss (si trattava di Pasquale Zagaria, sentenza 52526 del 2018). Aspetti che, presi uno per uno, possono apparire anche marginali, ma che in un mondo assai attento ai segnali di cedimento come quello mafioso assumono tutt'altro valore. Difficile capire se l'anno di tempo sarà utilizzato dalle forze politiche o trascorrerà invano, come avvenuto nel recente passato lasciando inevasa la sollecitazione della Consulta a intervenire sul fine vita.
I primi segnali non sono incoraggianti, con il ricostituirsi di un asse Lega-5 Stelle, drasticamente ostile a qualsiasi cambiamento che incrini valore e necessità della collaborazione come condizione necessaria per l'accesso ai benefici. Detto che la drammatizzazione sul punto pare, numeri alla mano, almeno fuori luogo, visto che, dopo la sentenza del 2019, i condannati all'ergastolo, non collaboranti, che hanno beneficiato di permessi premio non arrivano in doppia cifra, a porsi il problema è stata però la commissione Antimafia.
Che, pochi mesi fa, con un accordo, questo sì ampio, ha avanzato una serie di proposte che potrebbe rappresentare un importante punto di partenza. Centrale la necessità di un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione del beneficio e una scansione più rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale.
La richiesta quindi dovrà escludere, a monte delle verifiche che saranno fatte a valle, la persistenza di collegamenti con organizzazioni criminali, fornendo elementi a sostegno, mentre a venire valorizzata sarà la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma per assicurare giurisprudenza uniforme.











