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di Guido Camera

 

Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2019

 

Sono passati quattro anni dall'entrata in vigore degli "eco-reati", introdotti nel Codice penale dalla legge 68/2015. La Cassazione, in questo periodo, ne ha specificato alcuni punti essenziali, la cui conoscenza è di aiuto per gli operatori del settore. Il primo è la nozione di "ambiente": era uno snodo interpretativo indispensabile, perché la legge non aveva previsto una definizione.

La Corte ha attribuito all'ambiente un rango primario - qualificandolo come "un bene della vita» - e una dimensione anche culturale: beneficiano perciò del presidio penale sia i beni naturali in senso stretto (acqua, aria, suolo e sottosuolo), sia quelli che, grazie all'intervento dell'uomo, hanno acquisito valore sotto il profilo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o archeologico. Ciò significa, ad esempio, che anche l'abusivismo edilizio può ferire l'ambiente, se determina una radicale trasformazione dell'originario assetto del territorio e provoca rischi per l'incolumità a causa della sottovalutazione del pericolo di crollo derivante dal rischio idrogeologico presente sull'area.

Inquinamento e disastro - Inquinamento e disastro sono due eventi che ledono l'ambiente in modo progressivo in base all'intensificarsi del danno: il disastro scatta se la compromissione dell'ambiente, da significativa, ma reversibile, diventa irreversibile, oppure rimediabile solo a condizione di interventi, e costi, eccezionali. Non è un discrimine da poco, perché le pene si alzano sensibilmente: nel caso di inquinamento la reclusione va da 2 a 6 anni, mentre per il disastro sale da 5 a 15 anni. Le sanzioni possono diminuire fino a due terzi solo se la condotta è colposa, cioè involontaria.

In quest'ottica, va considerato che la Cassazione ha stabilito che la prova del danno ambientale non deve necessariamente fondarsi su indagini tecniche e che la nozione di contaminazione prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) non equivale all'evento del delitto di inquinamento, che si può dire integrato per il solo fatto di un deterioramento significativo e misurabile della matrice ambientale.

Approccio severo - Si tratta di un approccio severo, che va limitato alla fase cautelare in presenza di fenomeni di eccezionale gravità, come può essere la scoperta in flagranza di un sito agricolo, ove scorrono acque usate anche a fini domestici, ove vengono occultati rifiuti pericolosi: tuttavia, nel processo non si può prescindere da prove tecniche per risalire alle cause della presenza delle sostanze inquinanti, ai loro effetti sull'ambiente, alle responsabilità individuali e al grado della colpevolezza di ciascuno degli imputati (ciò vale soprattutto in presenza di fattori inquinanti concorrenti, nel tempo e nello spazio, come potrebbe essere l'avvicendarsi di attività industriali sopra e nelle adiacenze di un sito inquinato).

Entrambi i reati tutelano l'ambiente in modo esaustivo, perché ne puniscono sia l'effettiva lesione, sia la messa in pericolo: sono indifferenti le modalità della condotta, che può consistere anche nella violazione di norme extra-penali che non riguardano direttamente l'ambiente. Così, ad esempio, è stato stabilito che la pesca di "cetrioli di mare", di per sé attività lecita, se effettuata in modo massiccio con mezzi vietati, può determinare una compromissione dell'ambiente marino, dimostrata dalla scomparsa dei pesci che se ne nutrivano.

In un contesto legislativo estremamente severo - che va a incidere anche sulle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio gli eco-reati vengono commessi, grazie al decreto legislativo 231/2001, con salate sanzioni pecuniarie e afflittive misure interdittive - il legislatore ha valorizzato le attività di ripristino (il "ravvedimento operoso"), che consentono una diminuzione della pena fino a due terzi. Attenzione però: perché scatti l'attenuante speciale, l'incolpato deve sanare il danno in modo esattamente conforme agli obblighi impostigli. Per eseguirli, potrà ottenere una sospensione del processo fino a tre anni, in cui il decorso della prescrizione del reato rimarrà congelato.