di Lorenzo D’Avack
Il Dubbio, 9 ottobre 2025
La recente ordinanza della Cassazione 6/10/2025 n. 26826 conferma che la morte del feto a breve dalla nascita a causa di medici che non sono tempestivamente intervenuti per un taglio cesareo, può configurare un danno parentale per la perdita di un rapporto affettivo potenziale, che può essere risarcito ai genitori. Una decisione conforme a quanto già stabilito da una precedente sentenza della Cass. civ. n. 26301/ 2021.
Questo indirizzo giurisprudenziale stabilisce che in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto o del nato, imputabile ad omissioni e ritardi dei medici, è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettere sugli aspetti dinamico- relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.
Tale danno rientra, dunque, a pieno titolo nella categoria del danno da “perdita del rapporto parentale”. Si rammenta in motivazione che “anche la tutela del concepito abbia un sicuro fondamento costituzionale, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall’art 3, secondo comma, Cost., ma anche quanto stabilito dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo fra i quali non può non collocarsi, seppure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito” (Corte cost. n. 27/ 1975 e Cass. civ., sentenza n. 26301/ 2021). La risarcibilità di questo peculiare tipo di danno è dunque da riferirsi alla lesione del diritto alla genitorialità in ragione della sofferenza morale patita dai futuri genitori per la perduta possibilità di programmare ed attuare lo sviluppo della famiglia. Per questo titolari del diritto a richiedere tale tipo di danno sono sia la madre, sia il padre, anche se negli anni la giurisprudenza ha esteso la risarcibilità di tale perdita anche ad altri soggetti del consorzio familiare. Questo trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli art. 2, 29 e 30 Cost. nonché ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 Cedu che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare.
Circa la fenomenologia del danno, l’ordinanza, richiamandosi a molteplici sentenze, ha chiarito che tale tipo di pregiudizio “rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita”.
In tal modo il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione, e la morte di una neonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dal corpo della madre, non possono pertanto considerarsi “danno potenziale”, come tale avulso dalla costante, insanabile, implacabile dimensione del dolore genitoriale, risultando tale espressione, se così erroneamente interpretata, del tutto non conforme alla realtà, prima ancora che al diritto.
In conclusione questa pronuncia non apporta una novità dato che anch’essa contiene una equa equiparazione definitiva del danno da “perdita del frutto del concepimento” al danno da “perdita del rapporto parentale”. Attraverso il riconoscimento del fondamento costituzionale della tutela del concepito all’art. 2 Cost. si può reperire un atteggiamento di apertura della Corte nei confronti di una concezione del danno non patrimoniale ampia, che ricomprende al suo interno le molteplici sfaccettature della “sofferenza” e non della “relazione”. Infine, per quanto riguarda il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l’ordinanza sostiene che il giudice di merito sia tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame.











