di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2020
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 1 ottobre 2020 n. 27242. Il datore è responsabile nei confronti del prestatore deceduto quando non abbia fornito le principali regole in materia di sicurezza. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza penale n. 27242/20.
La vicenda. Il socio lavoratore - all'oscuro delle corrette tecniche di abbattimento degli alberi - aveva commesso un errore e la pianta era caduta in direzione del prestatore che moriva per un infarto. La colpa del datore era per negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare per aver omesso di indicare nel documento di valutazione dei rischi lavorativi le idonee misure di prevenzione e protezione attuate in relazione alle mansioni di operaio addetto all'abbattimento delle piante.
Il lavoratore era intento ad abbattere i pioppi. Dopo aver proceduto a realizzare la cosiddetta "tacca di direzione" alla base dell'albero per determinare appunto la direzione di caduta, la pianta cadeva ma urtava con i rami l'albero vicino andando a colpire il torace del lavoratore con esito fatale per quest'ultimo. Il figlio ha evidenziato, peraltro, che il padre deceduto, non si allontanava dalla pianta quando iniziava a tirarla con il cavo (pratica corretta), ma solo nella fase finale del taglio, ovvero quando la pianta stava ormai per cadere con tutti i rischi del caso.
In altre parole il prestatore non aveva mai ricevuto alcuna istruzione e formazione sul punto e aveva adottato una tecnica operativa rischiosa che l'azienda per cui lavorava non aveva cercato in alcun modo di modificare. A tal proposito i Supremi giudici hanno ravvisato una mancanza di formazione (trasferire ai lavoratori conoscenze utili per lavorare in sicurezza); informazione (come ridurre i rischi sull'ambiente di lavoro) e addestramento (come usare correttamente le attrezzature). Respinto in definitiva il ricorso del datore per tutte le inadempienze a suo carico.










