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di Manuela Perrone

Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2024

Approvata la norma che punisce con la reclusione “chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata”. Dal “terrorismo di parola” ai blocchi stradali, fino all’”occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”, la Camera ha approvato ieri molti dei nuovi reati introdotti dal disegno di legge Sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri a novembre dello scorso anno e approdato in Aula dopo un lungo iter nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia e aspre divisioni, anche nella maggioranza.

Per chi blocca le strade con il corpo un mese di reclusione - Il sì dei deputati è arrivato fino all’articolo 14 del testo, tra i più contestati dei 38 totali: modificando il Dlgs 66/1948, sostituisce con la reclusione fino a un mese e una multa fino a 300 euro la sanzione amministrativa da 1.000 a 4mila euro prevista finora per “chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata (anche questa una novità, ndr), ostruendo la stessa con il proprio corpo”. Se il fatto è commesso da più persone riunite la pena è aumentata da sei mesi a due anni”. Scontati gli attacchi delle opposizioni. “Questo governo vuole tappare la bocca a chi protesta in modo pacifico, come fa Putin a Mosca”, ha sottolineato la dem Laura Boldrini. “Alle lavoratrici e ai lavoratori che scendono in piazza per difendere il loro lavoro, agli attivisti che protestano per la crisi climatica e non sono ascoltati, voi rispondete mandandoli in carcere. Una pena che, paradossalmente, non viene applicata se il blocco si fa con un cassonetto, con un’auto, con un trattore”. “Stiamo sfociando nella criminalizzazione indiscriminata dell’attivismo e delle legittime forme di protesta, ed è molto, molto grave”, ha commentato Sergio Costa (M5S), vicepresidente della Camera.

Disco verde di Montecitorio anche alla nuova contravvenzione volta a prevenire il terrorismo e altri reati gravi diretta a chi viola gli obblighi di segnalazione dei contratti di noleggio dei veicoli, estesi ai dati identificativi della macchina (numero di targa e di telaio, intervenuti mutamenti della proprietà) e ai contratti di subnoleggio: si prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Sono passate anche le modifiche alla normativa antimafia, tra cui la novità - introdotta in commissione - che il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione interdittiva, “può escludere uno o più divieti e decadenze” nel caso in cui accerti che per effetto dell’interdittiva “verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia”.

Cittadinanza, si allenta la revoca per i condannati - Via libera, inoltre, all’articolo 9 che modifica l’articolo 10-bis della legge 91/1992 in materia di revoca della cittadinanza prevedendo che, in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati, “non si può procedere alla revoca ove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra” ed estendendo da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. Sono stati boccati tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni sulla possibilità di dare la cittadinanza ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato un ciclo scolastico di cinque anni, il cosiddetto “ius scholae”. Paolo Emilio Russo di Forza Italia, che con il vicepremier Antonio Tajani durante l’estate ha aperto il fronte a favore nella maggioranza, ha annunciato che sarà presentato un testo ad hoc “per riformare le norme che regolano la concessione della cittadinanza”.

Fino a sette anni di carcere per chi occupa abusivamente le case - Molto dibattuto l’articolo, ma comunque approvato, l’articolo 10 sul nuovo reato (634 bis) che punisce con il carcere da due a sette anni “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. Si procede d’ufficio “se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”. La norma dà anche la facoltà alle forze di polizia di liberare gli immobili in tempi rapidi.

Sì all’aggravante per i reati compiuti nelle stazioni o sui treni - In materia di sicurezza urbana, oltre al Daspo per i semplici denunciati o condannati non in via definitiva per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, tra le aggravanti è stata approvata quella relativa all’”avere commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri”. Decise anche su questo punto le proteste delle opposizioni, secondo cui si tratta di una norma “ideologica e priva di coerenza”, suscettibile di provocare disparità di trattamento.

Detenute madri, resta il giro di vite - È passato, infine, l’articolo 15 che elimina l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena per le detenute incinte o le madri fino ai tre anni di vita dei figli. Forza Italia ha ritirato il suo emendamento che ripristinava l’obbligo per le mamme con bimbi fino a dodici mesi, ma ha dovuto cedere alle pressioni degli alleati Fdi e Lega. È stato dunque approvato soltanto un emendamento secondo cui “entro il 31 ottobre di ciascun anno il governo presenta al Parlamento una relazione sulla attuazione delle misure cautelari nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni”. Per Fi, si tratta comunque di un segnale per accendere un faro sulla questione dei bambini dietro le sbarre.

I prossimi passaggi: tutele rafforzate per gli agenti e cannabis light illegale - Le votazioni proseguiranno domani, ma soltanto la prossima settimana si arriverà al varo e alla trasmissione del provvedimento al Senato per la seconda lettura. Al vaglio dei deputati giungeranno altre norme controverse, come quelle che rafforzano le tutele per le forze dell’ordine, che potranno detenere armi private senza licenza, utilizzare bodycam sulle divise e ottenere un’anticipazione fino a 10mila euro a copertura delle spese legali, o quella che vieta importazione, cessione e vendita di infiorescenze, resine e oli della canapa, anche quella a basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli industriali consentiti e punisce le violazioni con le sanzioni previste dal Testo unico sugli stupefacenti.

Sulla cannabis nuovo alt del Tar del Lazio - Proprio ieri il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute che equipara il cannabidiolo, un estratto della cannabis, alle sostanze stupefacenti, vietandone di fatto la vendita in negozi, erboristerie e tabaccai. Il tribunale dovrà esprimersi nel merito il 16 dicembre, ma nel frattempo i coltivatori della canapa esultano, sostenendo che “con la sospensione del decreto che inseriva il Cbd tra le sostanze stupefacenti le premesse su cui si fondava la proposta di divieto nel disegno di legge Sicurezza “crollano definitivamente”.

A replicare è stato il Dipartimento Antidroga della presidenza del Consiglio, secondo cui il decreto Salute “non ha alcuna connessione” con la norma del Ddl, inserita dal governo per recepire la sentenza 30475/2019 della Cassazione che mantenendo la commercializzazione dei derivati da inflorescenze e resina, ossia marjuana e hashish, sottoposta alla disciplina del Dpr 309/1990, la esclude dalla legge 242/2016 che prevede la sola liceità della coltivazione della cannabis per altre finalità. Se ne riparlerà.