di Alessandra Algostino
Il Manifesto, 16 aprile 2026
Il disegno autoritario di repressione e criminalizzazione del dissenso non risente dell’onda lunga del No al referendum. Prova ne è la corsa, senza rispetto alcuno del dibattito parlamentare, a convertire l’ennesimo decreto (23/2026) in materia di sicurezza pubblica. Sicurezza intesa, ça va sans dire, come ordine pubblico. Un decreto che, come il precedente (ora legge 80 del 2025), è incostituzionale nella forma e nella sostanza. Ancora una volta, la violazione dei presupposti è resa palese dai riferimenti tautologici che non motivano la necessità e l’urgenza; ad acclarare la loro mancanza interviene, inoltre, il lungo lasso di tempo che intercorre tra l’annuncio in consiglio dei ministri (5 febbraio) e l’adozione (23 febbraio).
Per inciso la ripetizione dell’abuso della decretazione d’urgenza, lungi dal sanarla, manifesta come, anche senza riforma della giustizia e del premierato, la verticalizzazione del potere continui imperterrita. Le modifiche, presumibilmente frutto dell’interlocuzione con il Quirinale, non impediscono di rilevare la presenza di specifici profili di incostituzionalità, a partire dalle incoerenze sottolineate nel parere approvato ieri dal Consiglio superiore della magistratura, nonché in particolare un attacco al diritto di manifestare.
Nel testo, non sempre facile da decifrare, tra rinvii e modifiche di singole parole (con quanto ne consegue in termini di diritto alla comprensione, alla pubblicità, riconducibile alla stessa sovranità popolare), domina la nuova tendenza in materia di ordine pubblico: l’amministrativizzazione della sicurezza. Come si legge nel parere del Csm: “Il decreto legge si pone in linea di continuità con un più ampio processo di progressivo rafforzamento degli strumenti di prevenzione personale e di controllo amministrativo del territorio”.
“Amministrativizzare la sicurezza” (daspo urbano, foglio di via, obbligo di firma, zone rosse, sanzioni pecuniarie) racconta di un percorso che, oltre ad erodere il terreno del legislatore, incide sui diritti con provvedimenti apparentemente più “leggeri” rispetto all’universo penale, ma in realtà espressione di una prevenzione fondata sul mero sospetto e caratterizzati da alta discrezionalità e basso controllo giurisdizionale. Si estendono categorie come la pericolosità sociale, si introducono variegate forme di “confino”, per territori e persone: il tutto attraverso l’ampliamento di poteri, dagli ampi margini discrezionali, di prefetto e questore (alias dell’esecutivo).
Un particolare accanimento, come anticipato, riguarda il diritto di manifestare, già vulnerato dall’introduzione di reati come il blocco stradale: dalla normalizzazione delle zone rosse (“a vigilanza rafforzata”), con la creazione di aree sottratte al dissenso, ai divieti di accesso ad personam. Il divieto di accesso ad alcuni luoghi disposto dal questore (sulla base anche della sola denuncia) o il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti disposto dal giudice, contengono un duplice attacco al diritto di manifestare: da un lato, fra i loro presupposti, vi è la precedente partecipazione a manifestazioni (sottintendendo che manifestare è un sintomo di pericolosità, una “aggravante”), dall’altro, si veicola una restrizione dei diritti su base meritocratica, con violazione dell’uguaglianza e della pari dignità sociale. Dopo il daspo urbano utilizzato come strumento di espulsione sociale e politica, il daspo dall’esercizio dei diritti.
Connesso alle manifestazioni è anche il fermo preventivo, dove in questione è inequivocabilmente la libertà personale: come il laboratorio migranti insegna, basta inserire un passaggio, quale che sia, di fronte ad un giudice, e l’arbitrarietà della polizia (la norma manca di tassatività e determinatezza) è salva. Lo svuotamento del diritto è quindi evidente nelle misure che depenalizzano il mancato rispetto delle modalità di esercizio di diritto di riunione, ma di fatto esercitano un grave effetto dissuasivo e intimidatorio rispetto all’esercizio del diritto stesso, laddove introducono delle pesanti sanzioni pecuniarie (da mille a diecimila euro) per i promotori (o desunti tali anche da chat private; in violazione della libertà e segretezza della corrispondenza), in caso di mancato preavviso o di deviazione dall’itinerario, o sanzioni (da 500 a tremila euro) per chi, oltre le ipotesi di reato, “turba il pacifico svolgimento di una riunione o il regolare espletamento del relativo servizio d’ordine” (ovvero, quando la polizia si ritiene turbata?). Sempre più evidente è come dei diritti non rimane che la proclamazione, mentre il loro contenuto è eroso; sotto l’involucro, un profluvio di reati, misure di prevenzione, sanzioni, divorano l’essenza del diritto, impedendo l’espressione del dissenso e del conflitto senza i quali la democrazia stessa non è che mero strumento di gestione del potere.











