di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 12 settembre 2023
Gincana per punire l’evasione e l’elusione scolastica. Il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, rischia la reclusione rispettivamente fino a 2 anni (per l’evasione) e fino a 1 anno (per l’elusione). Ma sono molti i punti da chiarire del nuovo articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri del 7 settembre 2023, con lo scopo di combattere la dispersione scolastica. Bisognerà, infatti, precisare con norme di dettaglio chi è obbligato, come si calcola l’elusione, ovvero la frequenza non regolare, come coordinare i passaggi di informazioni tra comuni e scuole, come evitare pubblicazioni di liste di inadempienti in violazione della privacy. Il solo decreto, dunque, anche se subito in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, richiederà ulteriori passaggi di carattere legislativo secondario per poter essere applicato a tutti i casi che rientrano nella fattispecie.
Sia per l’evasione che per l’elusione scolastica il nuovo articolo 570-ter del codice penale prevede una sanzione fissa (fino a due anni e un anno), mentre non prevede la misura minima (che è pertanto di 15 giorni, visto l’articolo 23 del codice penale). Si tratta di sanzioni che consentono, comunque, l’applicazione di tutti i benefici di legge ai responsabili, con la conseguenza che sarà molto difficile che qualche genitore sconti la pena in carcere se incensurato. Nel caso invece di altre condanne già pendenti potrebbe essere proprio la condanna per inosservanza dell’obbligo scolastico a far scattare la reclusione.
Il dl riprende integralmente il procedimento amministrativo previsto dall’articolo 114 del d.lgs. 297/1994, che è lungo, burocratico e in molti punti con molti dubbi interpretativi. I problemi partono già dalla individuazione della condotta punita e ciò a causa della sovrapposizione di norme e di concetti.
Se, infatti, la rubrica dell’articolo 570-ter è intitolata all’“obbligo di istruzione” dei minori, trattata dall’articolo 1, comma 622, legge 296/2006 (parametrato agli anni di insegnamento, pari almeno a 10 e quindi fino all’età di 16 anni), il testo del medesimo articolo 570-ter si riferisce all’obbligo “scolastico” (di cui parla l’articolo 110 d.lgs. 297/1994, ma è parametrato all’età dell’alunno, da 6 fino a 14 anni). Senza contare che l’ordinamento italiano ha disciplinato anche l’obbligo “formativo”. Si tratta di istituti non coincidenti, come spiega lo stesso ministero dell’istruzione (https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico). Considerato, però, che la nuova disposizione ha natura penale, occorre un chiarimento tassativo rispetto a quale/i tipo/i di obbligo ci si riferisca.
Qualunque sia il concetto di obbligo da prendere in considerazione ai fini penali, per arrivare alla punizione del colpevole bisogna percorrere tutto l’iter previsto dall’articolo 114, comma 4, del d.lgs, 297/1994: questo per espressa previsione del nuovo articolo 570-ter del codice penale.
Le tappe del procedimento sono queste: 1) comunicazione da parte del sindaco, prima della riapertura delle scuole, a tutti i responsabili apicali degli uffici scolastici, dell’elenco dei degli studenti soggetti all’obbligo scolastico 2) iniziato l’anno scolastico, incrocio tra elenco del sindaco e iscritti alle classi 3) stesura dell’elenco dei soggetti inadempienti 4) richiesta da parte delle scuole ai comuni di pubblicare l’elenco degli inadempienti all’albo pretorio del comune (cioè sull’albo on line sul sito istituzionale) 5) pubblicazione per un mese 6) ammonimento del sindaco 7) avvio del procedimento penale a carico di inadempienti. Nel frattempo, i genitori potrebbero provare di impartire l’istruzione privatamente oppure potrebbero giustificare l’assenza con motivi di salute o altri gravi impedimenti oppure, infine, potrebbero presentare gli studenti a scuola entro una settimana dall’ammonizione. Se non capita niente di tutto questo, il sindaco manda avanti la denuncia per il nuovo reato previsto dall’articolo 570-ter codice penale, introdotto dal d.l. in commento.
Già l’articolo 114 citato prevedeva la stessa trafila in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, tali da costituire elusione, ma senza definire in che cosa consiste l’elusione. Ora questa definizione non potrà più lasciare margini a dubbi, considerato che si tratta della condotta di una norma incriminatrice, che perciò deve essere tassativa e precisa.
Per un quadro completo si deve considerare che l’articolo 74 del d.lgs. 297/1994 disciplina il calendario scolastico e fornisce un parametro (200 giorni) relativo allo svolgimento delle lezioni. Inoltre, l’articolo 114, comma 6, del d.lgs. 297/1994 considera giustificate (e quindi non si contano) le assenze degli alunni avventisti e degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato. Il decreto-legge, dunque, riscrive completamente la norma penale su evasione e elusione scolastica e, nel contempo, abroga l’articolo 731 del codice penale, che si riferiva al concetto, ancora diverso, di “istruzione elementare” e che prevedeva un reato minore (contravvenzione), punito solo con sanzione pecuniaria originaria di 300 lire, convertite e adeguate fino all’infimo importo di 30 euro.
Allo scopo di rendere effettiva l’applicazione della nuova norma penale (articolo 570-ter), occorre che i passaggi burocratici non subiscano intoppi o ritardi, visto che sono previsti molti flussi di dati dal comune alle scuole e viceversa. Il rischio che si corre è che si arrivi alla denuncia quando l’anno scolastico è abbondantemente iniziato.
Occorrerà, dunque, avere una esatta base di dati di riferimento per poter fare gli incroci tra i soggetti tenuti all’obbligo scolastico e gli alunni effettivamente iscritti: per questo fine non può ritenersi esaustiva l’anagrafe nazionale degli studenti (d.m. n. 74 del 2020). Bisognerà anche attivare procedure parallele per gli studenti non censiti dai comuni nelle liste anagrafiche comunali. Sarà necessario avere criteri standard per calcolare il numero dei giorni di assenza che fa maturare l’elusione (in sostanza si tratta di aggiornare la circolare ministeriale n. 101/2010, dettagliando parametri definiti rispetto al numero di giorni previsto in via generale per il calendario scolastico). Occorrerà, infine, verificare se l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio virtuale degli inadempimenti sia conforme alle disposizioni sulla privacy e, in caso negativo, stabilire che cosa pubblicare e cosa omettere.










