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di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2024

Bonus rieducazione fuori dal calcolo per sospendere la carcerazione. Il limite dei 4 anni per lo stop al titolo esecutivo non può essere calcolato, al netto dello sconto. La pena da considerare nell’ordine di esecuzione non può essere calcolata, ai fini della sospensione della carcerazione, al netto delle detrazioni che il condannato potrebbe ottenere partecipando all’opera di rieducazione. La Cassazione (sentenza 44020) ha così respinto il ricorso, contro l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva negato la temporanea inefficacia dell’ordine di carcerazione, relativo a una condanna definitiva a quattro anni e sei mesi di reclusione. E dunque sopra il tetto dei quattro anni fissato dal “Decreto carceri” 92/2024, per sospendere il titolo esecutivo.

Ad avviso della difesa però, calcolando da subito lo “sconto” potenzialmente concedibile per la liberazione anticipata, la pena da espiare sarebbe scesa sotto il limite di legge. Una tesi dalla quale la Suprema corte si discosta. I giudici di legittimità ricordano che il comma lo bis del Dl 92/2024 impone di indicare la pena nell’ordine di esecuzione inserendo le detrazioni previste dall’ordinamento penitenziario (articolo 54, legge 354/1975), in modo tale da evidenziarne la durata sia con il beneficio sia senza.

Il destinatario è avvisato che i “bonus” sono subordinati alla partecipazione all’opera rieducativa. La riforma mira dunque a un ordine di esecuzione capace di inquadrare, dall’inizio, l’esatta portata delle possibili detrazioni penali, sia per agevolare il conto sia per promuovere l’adesione al programma educativo. L’esclusione di ogni anticipato automatismo - sottolinea la Cassazione - nell’operatività della riduzione premiale è stata ribadita nel corso della discussione in Commissione giustizia del Senato e si è tradotta nell’approvazione di un emendamento.

Una modifica che impone alla cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza di comunicare al pubblico ministero dell’esecuzione “la concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio” della liberazione anticipata. Non soltanto dunque il diniego o la revoca, come previsto dalla formulazione iniziale “la quale poteva indurre a ritenere che il beneficio dovesse essere, in difetto di contraria comunicazione, presunto e anticipatamente riconosciuto”.

Per la Suprema corte, l’interpretazione del testo e l’obiettivo della norma di incentivare la partecipazione alla rieducazione, portano a disattendere la tesi del riconoscimento anticipato del “premio”. L’effettivo beneficio sarà applicato “attraverso provvedimenti espressi di concessione ad opera del competente magistrato di sorveglianza”.

Per un’eventuale quantificazione della pena sotto la soglia che comporti la sospensione dell’ordine di carcerazione, possono essere considerati i soli periodi presofferti (comma 4-bis dell’articolo 656). Rispetto ai quali - sottolinea la Corte - la sospensione resta comunque subordinata alle decisioni assunte dalla magistratura di sorveglianza.