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di Francesco Cerisano

Italia Oggi, 6 aprile 2023

Il Dlgs va oltre i dettami Ue sulla presunzione d’innocenza. Passa attraverso la Consulta l’exit strategy dal decreto Cartabia, il Dlgs 188/2021 che affida al giudizio insindacabile dei procuratori della Repubblica l’individuazione delle notizie di interesse pubblico da diffondere alla stampa. Avvocati, magistrati e docenti universitari sono concordi nell’evidenziare tutti i limiti del decreto, entrato in vigore il 14 dicembre 2021 in attuazione della direttiva comunitaria 2016/343 sulla presunzione d’innocenza di indagati e imputati in procedimenti penali.

Un provvedimento che in realtà va molto al di là dei principi stabiliti dall’Ue, perché nel nostro ordinamento sono già presenti norme e istituti, pienamente conformi alla direttiva, che contemperano la libertà di informare e essere informati con il diritto a non essere considerati colpevoli fino a sentenza passata in giudicato.

Sarebbe bastato per l’Italia dichiarare tale conformità (come ha fatto per esempio la Francia) senza la necessità di approvare ulteriori norme restrittive. E invece, affidando ai magistrati il compito di decidere cosa sia una notizia di interesse pubblico, si è violato il principio di bilanciamento dei diritti costituzionalmente tutelati, dando vita a una disciplina a forte rischio di essere spazzata via dalla Consulta alla prima occasione utile.

E’ quanto emerso nel corso di un incontro organizzato a Milano dall’Associazione lombarda giornalisti (Alg) e dal Gruppo cronisti lombardi per fare il punto sugli effetti di una normativa che di fatto comprime il diritto di cronaca soprattutto nella fase delle indagini preliminari.

L’exit strategy dal decreto, dunque, passa necessariamente attraverso la Consulta, sul cui tavolo sarà necessario far arrivare il provvedimento. Come? Le strade sono tre e le ha indicate Giulio Enea Vigevani, avvocato e docente di diritto costituzionale all’Università Bicocca di Milano. La prima strada chiama in causa i giudici: un eventuale procedimento disciplinare aperto dal Csm a carico di un pubblico ministero che abbia violato il divieto di parlare con i giornalisti potrebbe portare all’impugnativa della sanzione disciplinare davanti alle sezioni unite della Cassazione.

E a quel punto toccherebbe agli Ermellini sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. La seconda strada invece coinvolge i giornalisti che dovrebbero presentare al Procuratore della Repubblica istanza di accesso a informazioni specifiche su una vicenda. “Il rifiuto o il silenzio-rifiuto alla richiesta sarà impugnabile al Tar assieme alla direttiva che ciascun procuratore della Repubblica ha emanato per dettare ai propri giudici le istruzioni applicative sull’attuazione del decreto”, ha spiegato. A quel punto il Tar potrebbe sollevare la questione di legittimità alla Consulta. La terza via potrebbe passare da un esposto delle toghe al Csm sulla discrezionalità incontrollata dei procuratori della Repubblica. Un’ipotesi non remota visto che, come emerso dal convegno di Milano, i giudici sembrano essere i primi a rifiutare l’ingrato compito di decidere cosa sia o meno una notizia da diffondere alla stampa.

“L’interesse pubblico lo deve valutare il giornalista non il magistrato”, ha osservato Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano. “Il decreto Cartabia ha un connotato inutilmente sanzionatorio e comprime la libertà di critica e cronaca dopo una serie di abusi che però sono stati già contenuti con molti interventi: dalle sanzioni ai pubblici ministeri, per i quali è considerato illecito disciplinare intrattenere rapporti preferenziali con un determinato giornalista, alla legge Orlando che ha regolato molto bene l’uso delle intercettazioni telefoniche”, ha proseguito Roia. “Finché c’è un’indagine è giusto che ci sia un segreto istruttorio ma nel momento in cui le indagini sono chiuse non deve esserci un filtro da parte del procuratore.

Una volta che un provvedimento è stato notificato all’interessato e al difensore, esso deve essere istituzionalmente comunicato agli organi di informazione a cui spetta individuare le più appropriate modalità di diffusione della notizia (per esempio omettendo particolari non utili ai fini dell’articolo o le generalità della vittima)”. Insomma, per tutelare la presunzione d’innocenza non servono norme bavaglio ma basterebbe la deontologia, come auspicato anche dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino e dal presidente Alg Paolo Perucchini. E invece il legislatore dimostra di non fidarsi dei cronisti ma soprattutto delle toghe. “La prova è nell’art. 4 del decreto Cartabia nella parte in cui, vietando di indicare come colpevole l’imputato o l’indagato fino alla sentenza definitiva, con esclusione degli atti del pm volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, sembra prendere per mano i giudici per guidarli su cosa scrivere”, ha concluso l’avvocato Carlo Melzi d’Eril. Una prospettiva che non solo i giornalisti, ma in primis le toghe rifiutano.