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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2026

Slitta anche l’esordio del tribunale della famiglia e dei server centralizzati per le intercettazioni. In vigore da venerdì 11 giugno 2026 il decreto legge sulla giustizia che rende tra l’altro operativa in Italia la stretta sul diritto d’asilo. Nell’articolato pacchetto di misure che confluisce nella parte del decreto legge dedicata alla giustizia (decreto legge 100, pubblicato venerdì 11 giugno in Gazzetta ufficiale), spicca una serie di rinvii. Dell’entrata in vigore del gip collegiale innanzitutto, dove le criticità dei gip effettivamente in servizio rispetto alle piante organiche, ha condotto a spostare il debutto dal 25 agosto al 28 febbraio 2027. Mesi che saranno utilizzati, assicura il ministero, per creare le condizioni organizzative necessarie all’assunzione collegiale delle decisioni sull’adozione delle misure cautelari personali.

Tribunale di famiglia - Ma nel decreto trovano posto anche gli slittamenti del tribunale della famiglia e delle nuove competenze dei giudici di pace (già oggetto peraltro di precedente rinvio). Un anno ancora di tempo per entrambi, ma soprattutto sul primo si addensa la maggiore incertezza, visto che si infittiscono le voci di una sua possibile soppressione senza che neppure il nuovo ufficio giudiziario, previsto dalla riforma Cartabia per il settore civile, abbia mai visto la luce.

Cause su beni mobili e incidenti stradali/nautici - Per il nuovo limite di valore per le cause su beni mobili (da 10mila a 30mila euro) e per quelle sul risarcimento danni da incidenti stradali e nautici (da 25mila a 50mila euro), oltre che per l’affidamento in materia condominiale, nuovo appuntamento per i giudici di pace al 31 ottobre 2027.

Server interdistrettuali - Al 31 dicembre 2027 viene rinviato, ma anche in questo caso la prima scadenza era risalente (28 febbraio 2025), l’esordio dei server interdistrettuali per l’attività di intercettazione. In materia di proprietà industriale, spazio a misure per adeguare il Codice, nei rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito, alla sentenza Corte Ue C-132/25. La norma introduce l’inefficacia dei provvedimenti cautelari in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o in caso di sua estinzione nel caso sia stato introdotto.

In caso di ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia delle misure cautelari adottate, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte a favore della quale le misure sono state disposte, permette a quest’ultima di avviare il giudizio di merito entro i termini di decadenza ordinari, senza toccare l’efficacia delle misure originariamente disposte.

Costi delle intercettazioni - Sul versante del pagamento dei costi delle intercettazioni, oggetto di criticità sollevate anche davanti alla Corte di giustizia europea sulla natura commerciale o meno delle spese, il decreto prevede correzioni alla disciplina attuale per ridurre il rischio di ritardi e contenziosi. In caso di sforamento del termine di 30 giorni, saranno riconosciuti, in favore del creditore, gli interessi nella misura degli interessi legali di mora e un indennizzo percentuale sulla somma dovuta, articolato per scaglioni collegati alla durata del ritardo.

Permanenza dei magistrati - Intervento anche sulle regole di permanenza dei magistrati all’interno del medesimo ufficio. In via transitoria, per i magistrati che hanno già raggiunto o stanno per raggiungere il limite massimo di permanenza e la cui scadenza interviene prima del 31 dicembre 2026, la scadenza è automaticamente prorogata fino al termine dell’anno.

Strutturali invece altre modifiche: in particolare, è introdotta la possibilità di differire fino a dodici mesi le assegnazioni ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro quando il numero dei magistrati da trasferire supera di un terzo quello dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro. Ridotto poi da sei a tre mesi il termine entro il quale i magistrati interessati devono presentare domanda di trasferimento, per rendere la procedura più coerente con le scadenze effettive di pubblicazione e copertura dei posti vacanti.

Digitalizzazione della giustizia - Stanziati poi 6,5 milioni di euro per il 2026 e 17,5 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 per assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi; 12,5 milioni annui dal 2027 per la manutenzione e l’assistenza specialistica.