di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 17 giugno 2019
Dalla lotta all'immigrazione clandestina alla tutela delle forze dell'ordine: le novità del dl. Freni alla violenza in manifestazioni sportive e di piazza Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, il ministro dell'interno può limitare o vietare transito e sosta, in acque nazionali, di imbarcazioni non in regola.
È questa una delle misure di stretta contro l'immigrazione clandestina, contenuta nel decreto legge sicurezza bis, approvato dal consiglio dei ministri l'11 giugno scorso. Il decreto, diviso in 18 articoli, prevede disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e segue il precedente provvedimento (il dl n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018) anch'esso avente a oggetto la sicurezza. Immigrazione nuovi poteri per il ministro dell'Interno.
Il decreto legge si apre con le disposizioni relative all'immigrazione: si tratta di norme dirette a reprimere l'ingresso di migranti clandestini. A questo scopo, l'articolo 1 riguarda i poteri attribuiti al ministro dell'interno che, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, acquisisce il potere di limitare o addirittura vietare il transito e la sosta in acque nazionali dei natanti non in regola con la normativa vigente.
Il provvedimento del ministro dell'interno dovrà comunque essere motivato da ragioni relative alla sicurezza o all'ordine pubblico e adottato di concerto con il ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, dandone informazione alla presidenza del consiglio dei ministri. In concreto potranno essere bloccate le navi quando, in una specifica ottica di prevenzione, il ministro ritenga necessario impedire il cosiddetto "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una specifica nave impegnata in una delle attività elencate dalla Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, o nel carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. Fa eccezione il passaggio del cosiddetto naviglio militare (ossia le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale.
Previste poi sanzioni salate per chi favorisce gli ingressi illegali in territorio nazionale. Destinatari saranno capitano, armatore e proprietario dell'imbarcazione usata per l'ingresso illegale. Alle sanzioni pecuniarie amministrative si affiancheranno anche quelle penali qualora le condotte di tali soggetti costituiscano reato. L'articolo 2 del decreto sicurezza bis consente, infatti al Prefetto territorialmente competente di comminare una sanzione di carattere amministrativo, la cui entità varierà tra 10 mila e 50 mila euro, e che potrà essere accompagnata da una misura accessoria anch'essa di competenza del Prefetto, costituita dalla confisca del natante utilizzato per compiere la traversata.
Il provvedimento di confisca a sua volta potrà essere preceduto dal sequestro del mezzo in forma cautelare. Si estende, poi, alle fattispecie associative realizzate al fine di favorire l'immigrazione clandestina, la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
L'immigrazione clandestina in Italia viene contrastata anche attraverso il rafforzamento dell'azione delle forze di polizia, attraverso l'incremento di operazioni sotto copertura. Inoltre il testo introduce inoltre misure volte a chiarire che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno vada effettuata "con immediatezza".
Il decreto legge prevede infatti l'istituzione di un fondo diretto a potenziare e a rafforzare l'attività delle forze dell'ordine dirette ad assicurare alla giustizia le organizzazioni criminali che favoriscono, al fine di trarne profitto, gli ingressi clandestini nel territorio nazionale. Inoltre sulla stessa linea si colloca un ulteriore disposizione del decreto, l'articolo 4, il quale prevede che i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina divengano di competenza delle procure antimafia.
Manifestazioni pubbliche e sportive. Giro di vite anche per i reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche. Obiettivo è evitare condotte violente od oltraggiose nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. Così è introdotta una norma ad hoc che prevede, per i comportamenti violenti tenuti in tali occasioni, un automatico aggravamento delle pene.
Non solo, ma la risposta punitiva è rafforzata con l'introduzione di un nuovo illecito: si tratta di un reato vero e proprio, previsto dall'art.6 del decreto sicurezza bis, applicato alle sole condotte tenute nel corso di manifestazioni pubbliche. Si tratta dell'uso di mezzi pericolosi come mazze o bastoni, comunque di strumenti idonei a offendere, in modo da creare pericolo per le cose o le persone. Sarà sanzionato con una pena che va da uno a quattro anni chi, nel corso delle manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente appunto razzi, oggetti contundenti o gas.
Sono state introdotte poi specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento. Più in particolare è in arrivo l'inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
Non manca poi la disciplina anti violenza durante le manifestazioni sportive: viene previsto l'ampliamento della possibilità per gli organi di pubblica sicurezza di vietare l'accesso a eventi, attraverso il provvedimento cosiddetto di Daspo (acronimo per Divieto di accedere alle manifestazioni sportive), e che consente ai questori competenti per territorio di inibire l'accesso alle manifestazioni sportive a soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico.
L'applicabilità del provvedimento viene estesa anche agli eventi sportivi al di fuori del territorio nazionale, con la previsione di un potere per gli organi di pubblica sicurezza di vietarne l'accesso a coloro che abbiano tenuto comportamenti violenti nel corso di manifestazioni sportive.
Non solo: saranno destinatari del provvedimento di divieto coloro che nel corso di eventi sportivi abbiano inneggiato alla violenza, coloro che abbiano commesso all'estero atti di violenza in forma individuale o associata, e infine i condannati anche in via non definitiva nei precedenti cinque anni. Infine è previsto un aumento di pena per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, attraverso l'inserimento nel codice penale di una apposita aggravante.
Altre disposizioni vedono come destinatari le società sportive alle quali viene assai spesso contestato di tenere comportamenti equivoci nei confronti di soggetti che gravitano attorno agli eventi organizzati. A esse, viene infatti vietata ogni condotta agevolatoria nei confronti di chi sia stato destinatario dei provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia o abbia commesso reati nel corso di manifestazioni sportive, in particolare la norma inibisce la corresponsione di ogni forma di agevolazione o sovvenzione ai predetti soggetti.
Personale aggiuntivo. Per dare effettiva esecuzione delle sentenze di condanna, è previsto un aumento del personale pari a 800 unità per un incarico con contratto a tempo determinato non superiore a un anno, nel settore giustizia, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di un apposito fondo a ciò preposto e del quale viene previsto il finanziamento.










