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di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*

Il Dubbio, 23 agosto 2025

In questi giorni agostani, rarefatti e sospesi, nei quali quella che si chiama “opinione pubblica” è, giustamente, interessata alle varie vicende belliche internazionali e, sul piano interno, alle involuzioni della ennesima inchiesta “... poli” della Procura di Milano, vorremmo idealmente vestire i panni di un moderno Catone Censore. Non per dire, ovviamente, che Cartagine è ancora pericolosa e deve essere cancellata, ma per ricordarvi che le recenti riforme legislative in materia penale sono ispirate dalla logica della prevenzione e sono, dunque, l’anticamera di una assai prossima illiberalità.

Ed allora, “ceterum censemus: la prevenzione deve essere rivista ed in qualche modo contenuta”. Ne va della tenuta democratica del nostro ordinamento, come ormai molti studiosi ritengono, dal momento che la logica della prevenzione sta contaminando il sistema penale. L’abbraccio fatale è iniziato quando le misure di prevenzione, specie quelle patrimoniali, sono diventate un succedaneo delle sanzioni penali, secondo una evoluzione giurisprudenziale - dovuta a una legislazione lacunosa e vaga - che le ha portate a essere, da provvedimenti “di bando” com’erano stati concepiti, mezzi di contrasto alla criminalità da profitto.

Questa evoluzione, tanto utile al “sistema”, in quanto ha portato alla deformalizzazione pressoché totale dei criteri di applicazione di provvedimenti personali e patrimoniali particolarmente afflittivi, è stata facilitata, secondo la più classica eterogenesi dei fini, da quei provvedimenti di legittimità, costituzionali e convenzionali che sembravano destinati, invece, a segnarne la fine. Ogni volta che ne è stata denunciata la non conformità agli statuti minimi del giusto processo (sul piano processuale) e del diritto penale liberale (sul piano sostanziale), la prevenzione è riuscita a sopravvivere, mutando leggermente e costantemente forma, con un formale e superficiale ossequio ai principi costituzionali più basilari in tema di limitazione dei diritti di libertà personale, iniziativa economica, proprietà privata.

Nella sua capacità di mimesi, nella sua attitudine ad addolcire i suoi veri caratteri, imbellettandosi secondo le sembianze del “diritto dei galantuomini”, come il professor Vincenzo Maiello ha icasticamente definito il diritto penale, comparandolo con la prevenzione, quest’ultima ha trovato nuova e prospera vita.

Accennando il proprio percorso di nobilitazione, ha nascosto agli occhi di molti la sua vera natura “saprofitica”, secondo l’espressione evocativa del professor Vittorio Manes: si è abbarbicata al sistema penale solo per fini di autoconservazione, finendo con l’avvelenarlo, più che con l’esserne emendata. Così, il sistema ha partorito una inquietante ibridazione. Da un lato, le misure di prevenzione hanno assunto una dimensione afflittiva in tutto simile alle pene (si pensi, su tutto alla confisca o alle particolari modalità di esecuzione della sorveglianza speciale da “Codice rosso”), varando una sorta di “diritto di prevenzione punitivo”, nel quale alla gravità della sanzione si accompagna la labilità dei presupposti per la sua applicazione. Dall’altro, il Decreto Sicurezza ha inaugurato il “diritto penale preventivo”, nel quale si applicano pene in assenza di lesioni concrete al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero si abbassa di molto la soglia di intervento penale, che ormai dipende dalla offesa alla sicurezza.

E, quindi, da qualcosa che sia idonea a costituire un pericolo. Questo è il salto decisivo che ormai sovrappone pene e misure di prevenzione, già sostanzialmente identiche quanto a gravità della compromissione dei diritti di libertà individuali, anche in relazione ai presupposti applicativi. Con il Decreto Sicurezza, la pericolosità è perimetro anche della sanzione penale, che diventa così tendenzialmente onnivora. Cadono, così, le “colonne d’Ercole” del Diritto Penale: offensività necessaria, frammentarietà, extrema ratio, oltre a quasi tutti i corollari del principio di legalità (tipizzazione delle fattispecie, prevedibilità della reazione ordinamentale).

Nel frattempo, la prevenzione - la vicenda Loro-Piana ne è l’ultimo emblematico esempio - smantella i costituti della responsabilità colposa omissiva, rarefacendone, se non smaterializzandone del tutto i presupposti e aprendo, così, la strada ad un nuovo terreno di contaminazione tra ambiti ordinamentali, agevolata in questo percorso, oltre che dalle iniziative giudiziarie che di fatto impongono alle imprese la “prevenzione collaborativa” come unico strumento per evitare la amministrazione giudiziaria, dallo stesso legislatore che, introducendo l’art. 94 bis nel codice della prevenzione, sotto le mentite spoglie della “prevenzione mite” dimostra di voler consolidare il sistema, rendendo “appetibili” misure preventive di controllo estranee alla giurisdizione. Nel suo fatale abbraccio, la prevenzione, nelle sue varie, nuove, originali declinazioni, sta soffocando il diritto penale. E il Decreto Sicurezza, per una sorta di beffardo contrappasso, è un segnale di insicurezza per la democrazia.

*Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione dell’UCPI