di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 aprile 2026
Agenti di polizia penitenziaria che entrano in carcere con un’identità falsa, si mescolano tra i detenuti e raccolgono informazioni sui reati compiuti dentro le mura. Ma possono anche istigare i reati stessi. Questa è la norma che il governo ha infilato nell’ennesimo decreto sicurezza e che la commissione Affari costituzionali del Senato ha deciso di mandare direttamente in aula senza finire di esaminarla. Con un’aggiunta che ha fatto alzare più di qualche sopracciglio tra giuristi e difensori penalisti: uno scudo penale che li mette al riparo da conseguenze giudiziarie per gli atti compiuti durante l’operazione sotto copertura.
Cosa significa? In pratica i poliziotti, fingendosi detenuti, potranno comprare o vendere droga, cellulari o far girare soldi sporchi - azioni normalmente punite - perché saranno “finalizzate all’acquisizione di prove”. Un agente può quindi fingere di ricevere un pagamento da un recluso, oppure offrire denaro a un complice, senza timore di finire processato. Tutto legale, una volta avviata l’operazione autorizzata dagli alti comandi e coordinata con la magistratura.
Troppo libero arbitrio? Che le carceri siano diventate anche luoghi dove si commettono reati, e non solo scontano le pene, è un dato che nessuno contesta. Il punto è un altro: il mezzo scelto per contrastare questi fenomeni apre problemi giuridici che uno scudo penale, da solo, non è in grado di risolvere. Il meccanismo previsto dalla norma è semplice nella forma, ma assai complesso nelle implicazioni. Un agente della polizia penitenziaria viene autorizzato a operare sotto copertura all’interno di un istituto di pena, assumendo le sembianze di un detenuto. Può parlare con altri detenuti, raccogliere informazioni, assistere a scambi, osservare comportamenti. Per fare questo, è autorizzato a compiere atti che altrimenti sarebbero penalmente rilevanti, ed è qui che interviene lo scudo. La struttura, a grandi linee, ricorda strumenti già usati in altri contesti: le operazioni antidroga sotto copertura, le infiltrazioni nei circuiti del riciclaggio, le operazioni contro il traffico di esseri umani. Ma il carcere è un luogo radicalmente diverso da una piazza di spaccio. È un luogo dove le persone si trovano in stato di detenzione, già private della libertà personale, con diritti già compressi per definizione. In questo contesto, un agente mascherato da compagno di cella può ascoltare tutto. Anche quello che tecnicamente non dovrebbe essere ascoltato.
Il primo problema che sollevano i penalisti riguarda il diritto di difesa. Un detenuto che parla con quello che crede essere un altro detenuto, e in quella conversazione fa riferimenti al proprio caso o alla propria posizione processuale, non sa di stare parlando con un agente dello Stato. Quella conversazione può finire in un fascicolo. Il confine tra raccolta di intelligence legittima e violazione del privilegio difensivo diventa molto sottile, e non è detto che lo scudo penale sia lo strumento giusto per gestire questa zona grigia. L’articolo 103 del codice di procedura penale tutela le comunicazioni tra imputato e difensore: ma chi garantisce che l’agente infiltrato non finisca per ascoltare, involontariamente o meno, conversazioni che rientrano in quella sfera di protezione?
Il secondo nodo è quello dell’agente provocatore. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fissato sul punto un principio che non ammette molte interpretazioni: se l’agente sotto copertura non si limita a osservare un reato che si sarebbe comunque consumato, ma contribuisce a determinarlo o a sollecitarlo, si viola l’articolo 6 della Convenzione europea, quello sul giusto processo. La sentenza Teixeira de Castro contro il Portogallo, che risale al 1998, è in questo senso un punto di riferimento obbligato per qualunque norma di questo tipo. Lo scudo penale protegge l’agente dall’esposizione penale personale, ma non cancella il problema delle prove così raccolte. E in un ambiente chiuso come un carcere, dove i rapporti interpersonali hanno un’intensità particolare e dove la fiducia tra detenuti ha un peso specifico, il rischio che un agente infiltrato finisca per influenzare comportamenti è tutt’altro che teorico.
C’è poi la questione, forse la più concreta, della supervisione. Chi autorizza queste operazioni? Con quale procedura? Per quanto tempo può restare sotto copertura un agente che deve anche mantenere credibile la propria identità fittizia nel quotidiano carcerario? Ogni estensione degli strumenti di infiltrazione richiede garanzie proporzionalmente più robuste. Se quelle garanzie non ci sono, lo scudo penale rischia di diventare uno strumento che protegge l’abuso, non l’operazione legittima.
Unicum tra i Paesi europei e Usa - Nel panorama europeo, qualcosa di simile esiste, ma raramente in forma così esplicita per il contesto penitenziario. Nel Regno Unito, il Covert Human Intelligence Sources Act del 2021 ha codificato la possibilità per gli agenti sotto copertura di commettere atti criminali durante le operazioni, ma è un sistema costruito su controlli stringenti e su un Investigatory Powers Commissioner indipendente che supervisiona ogni singola autorizzazione. In Francia, l’articolo 706-81 del codice di procedura penale consente infiltrazioni anche in ambienti carcerari, ma limitatamente alla criminalità organizzata e con requisiti autorizzativi precisi. Negli Stati Uniti, l’uso di informatori e agenti in contesti di detenzione è prassi consolidata delle agenzie federali, ma è governato da una giurisprudenza sedimentata: a partire dalla dottrina Massiah del 1964, che vieta l’uso di dichiarazioni ottenute da un imputato tramite agente statale senza la presenza del difensore. In Germania il Verdeckter Ermittler è disciplinato dal codice di procedura penale, ma il suo impiego nei penitenziari come detenuto fittizio rimane una zona grigia nella dottrina, e i casi pratici sono rarissimi.
Il denominatore comune di tutti questi sistemi è uno: quando si infiltra un agente in un ambiente così delicato come una prigione, il livello di controllo giudiziario e istituzionale deve essere proporzionalmente elevato. Non basta lo scudo penale. Servono un quadro autorizzativo preciso, supervisione indipendente, e regole chiare su cosa fare quando l’agente entra in contatto con informazioni coperte dal segreto difensivo.
Questa norma arriva su uno sfondo già di per sé complicato: un sistema penitenziario che fa i conti da anni con il sovraffollamento cronico, con carenza di organico, suicidi, diritto alla salute calpestata, condanne per tortura e condizioni disumane della pena, e con una polizia penitenziaria che chiede da tempo strumenti più efficaci e condizioni operative migliori. Avvocati e garanti temono che, a conti fatti, l’effetto sarà l’opposto di quello sperato: non maggiore serenità, ma il caos dietro le sbarre. E fanno appello ai parlamentari di cancellare almeno queste norme: come dice il garante della regione Lazio Stefano Anastasìa, costruire “una misura del genere nella crisi attuale delle carceri” è un atto da irresponsabili. In attesa del voto finale, il timore rimane che il Parlamento rischi di approvare, più che una soluzione, l’ultima chicca di un decreto sicurezza sempre più estremo.











