di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 18 luglio 2025
La riforma ha accentuato il conflitto tra sicurezza soggettiva e legalità penale Di fronte a questo scenario era lecito attendersi una presa di posizione chiara. Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sicurezza - varato con l’intento dichiarato di rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana - il Legislatore ha mancato un’occasione importante: quella di intervenire nuovamente in materia di legittima difesa, offrendo un quadro normativo più equilibrato, razionale e rispettoso dei principi costituzionali.
È notizia di alcuni giorni fa l’ultimo fatto di cronaca destinato a far discutere in materia. Nel comune di Centola, in provincia di Salerno, un uomo ha fatto fuoco con un fucile dopo aver sorpreso tre ladri nella sua abitazione. Uno dei tre banditi è rimasto ferito gravemente. E in casi come questi in molti si chiedono quando è legittimo o meno il ricorso all’uso della forza.
A distanza di alcuni anni dalla riforma del 2019, introdotta con la legge n. 36/ 2019, le criticità legate all’attuale assetto normativo dell’art. 52 c. p. non solo permangono, ma risultano oggi acuite da un contesto sociale e mediatico che tende, troppo spesso, a contrapporre sicurezza e garanzie, legittimazione della difesa domiciliare e rispetto della vita umana. Il nuovo decreto - che avrebbe potuto rappresentare un’occasione di sintesi tra queste istanze - si è invece limitato ad interventi settoriali, trascurando la necessità di affrontare con rigore tecnico-giuridico il tema della difesa legittima.
La riforma del 2019, come noto, ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità in caso di difesa domiciliare, modificando il secondo comma dell’art. 52 c. p. e stabilendo che “sussiste sempre” il rapporto di proporzione nei casi previsti, ove l’offesa sia posta in essere con violenza o minaccia. Al contempo, il novellato art. 55 c. p. ha escluso l’eccesso colposo in presenza di uno stato di grave turbamento o minorata difesa, spostando l’asse valutativo dal profilo oggettivo a quello soggettivo. Una simile costruzione, tuttavia, ha determinato l’introduzione di elementi presuntivi e psicologici di difficile armonizzazione con il principio di colpevolezza e con il dovere costituzionale di tutela della vita, anche dell’aggressore.
La giurisprudenza, chiamata a colmare le ambiguità interpretative della novella, ha oscillato tra tentativi di lettura costituzionalmente orientata e derive giustificazioniste che rischiano di legittimare condotte non realmente necessitate. In tal senso, la riforma ha finito per accentuare - anziché risolvere - il conflitto tra sicurezza soggettiva e legalità penale. Di fronte a questo scenario così lacunoso, era lecito attendersi dal nuovo Decreto sicurezza una presa di posizione chiara e sistematica: una riforma che, pur riaffermando la centralità della tutela del domicilio e dell’incolumità personale, restituisse coerenza dogmatica all’istituto della scriminante, riportando al centro l’analisi del pericolo attuale e della necessità della reazione.
Non si trattava di “arretrare” nella difesa dei cittadini, bensì di evitare pericolose zone grigie di impunità. La difesa legittima non può diventare un principio assoluto, né essere ancorata alla sola percezione soggettiva del pericolo. Occorre invece un bilanciamento ragionevole, che valorizzi l’esigenza di autotutela ma entro i confini rigorosi dell’ordinamento democratico. Un tale bilanciamento è oggi più che mai necessario, specie in un momento storico in cui la percezione sociale della sicurezza rischia di piegare il diritto penale a logiche simboliche e populiste.
Il Legislatore, scegliendo, ancora una volta, di non intervenire sul tema in maniera significativa, ha confermato una tendenza alla frammentazione e alla riforma episodica, rinunciando a un riordino complessivo dell’istituto. In definitiva, il nuovo Decreto sicurezza ha perso l’occasione di chiarire e ristrutturare un campo del diritto penale che merita maggiore sistematicità e che incide profondamente sul patto di convivenza civile. La sicurezza, infatti, non può essere solo difesa armata del singolo: deve essere, prima di tutto, responsabilità dello Stato e garanzia di legalità per tutti.
*Avvocato, Direttore Ispeg











