di Laura Biarella
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2026
Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul testo di conversione in legge, che prosegue nell’esame per l’approvazione definitiva. Tiene banco la vicenda dell’articolo 30-bis introdotto al Senato che coinvolge l’avvocatura nei rimpatri volontari, e a cui il Governo intende rimediare con un decreto-legge. La Camera dei deputati, nella serata del 22 aprile, ha approvato la fiducia, con 203 sì e 117 no, al testo del d.d.l. di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 (Atto Camera n. 2886), che reca “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.
La Camera dà il via libera alla fiducia, blindatura del testo - Il governo, per blindare il testo già modificato dal Senato ed evitare un ulteriore rimbalzo parlamentare, ha posto la questione di fiducia, che Montecitorio ha accordato. Il provvedimento, che porta la firma del ministro dell’Interno, è un testo articolato e polifonico: abbraccia la sicurezza urbana, le norme penali e processuali, il riordino dei corpi di polizia e le politiche migratorie. Le disposizioni che incidono sul settore giustizia suscitano il dibattito più acceso tra operatori del diritto e addetti ai lavori.
Annotazione preliminare, nuova via per tutelare chi agisce per legittima difesa - La novità processuale di maggior rilievo sistematico è senza dubbio quella introdotta dall’articolo 12, che rivoluziona le modalità di iscrizione delle notizie di reato nei casi in cui sia evidente la presenza di una causa di giustificazione, come legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere. Fino a oggi chiunque fosse coinvolto in un fatto tipicamente previsto come reato, anche in presenza di un’evidente scriminante, veniva iscritto nel registro delle notizie di reato con le forme ordinarie, con tutto il corredo stigmatizzante che ne consegue. Con la nuova disciplina il P.M. che si trovi di fronte a un fatto per cui “appare evidente” la presenza di una causa di giustificazione non procede con l’iscrizione ordinaria nel famigerato “modello 21”, ma adotta una “annotazione preliminare” in un registro separato. La ratio è spiegata dalla relazione illustrativa: evitare “l’effetto stigmatizzante che oggi è riconnesso all’iscrizione nel registro degli indagati” per situazioni in cui la giustificazione del comportamento emerge fin dall’inizio. Si pensi all’agente di polizia che utilizza la forza nell’esercizio delle proprie funzioni, oppure al privato cittadino che reagisce a un’aggressione: in queste ipotesi l’iscrizione nel registro degli indagati era vissuta come una doppia punizione. Il nuovo strumento introduce termini stringenti per il P.M.: se non occorrono ulteriori accertamenti deve assumere le determinazioni sull’archiviazione entro 30 giorni dall’annotazione; se invece dispone accertamenti ulteriori deve concluderli entro 120 giorni. Una timeline che mira a impedire che il nuovo istituto si trasformi in un espediente per diluire i procedimenti. L’articolo 13, complementare, fissa in 60 giorni il termine entro cui il Ministero della giustizia dovrà adeguare il registro delle notizie di reato al nuovo modello.
Operazioni sotto copertura anche nelle carceri - Ulteriore intervento di rilievo è quello dell’articolo 15, che estende le operazioni sotto copertura agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria. Fino a oggi questa prerogativa era riservata alle strutture specializzate di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Ora anche il Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della polizia penitenziaria potrà condurre operazioni sotto copertura, senza quindi incorrere in responsabilità penale per le condotte compiute, per acquisire elementi di prova in relazione a specifici reati commessi in ambito carcerario: dalle rivolte con finalità intimidatorie, al terrorismo, alla corruzione di pubblici ufficiali, al traffico di stupefacenti, fino agli atti sessuali con minorenne e alla tortura. L’opzione replica all’esigenza di dotare l’amministrazione penitenziaria di strumenti investigativi adatti a contrastare fenomeni criminosi che proliferano all’interno degli istituti di pena, dai traffici di droga alle minacce del crimine organizzato.
Permessi penitenziari, coltelli e sicurezza urbana - L’articolo 16 interviene sui permessi di necessità previsti dall’ordinamento penitenziario, introducendo un più stringente coinvolgimento del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella concessione dei permessi ai detenuti per reati di terrorismo. La misura replica alle preoccupazioni collegate alla gestione di soggetti ad alta pericolosità al di fuori del circuito detentivo. Sul fronte del diritto penale sostanziale l’articolo 1 introduce un nuovo delitto per il porto ingiustificato di lame: chiunque porti fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uno strumento con lama affilata o appuntita superiore agli otto centimetri, o una lama pieghevole di almeno cinque centimetri apribile con una sola mano o dotata di meccanismo di blocco, commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, non più una semplice contravvenzione. L’elenco degli oggetti vietati si amplia con coltelli a scatto, a farfalla e oggetti camuffati. Prevista anche la confisca obbligatoria e, in caso di minori coinvolti, sanzioni pecuniarie a carico dei genitori. L’articolo 4 potenzia il sistema delle “zone a vigilanza rafforzata” e del Daspo urbano, estendendo il divieto di accesso ai centri urbani e introducendo la possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti commessi durante manifestazioni pubbliche, risposta alle violenze che hanno caratterizzato alcuni cortei di piazza negli ultimi anni. L’articolo 3 inasprisce le pene per il furto con destrezza e la rapina commessa da gruppi organizzati, con un chiaro obiettivo deterrente nei confronti di bande specializzate nel borseggio nei trasporti pubblici.
La vicenda dell’articolo 30-bis, quando l’avvocatura entra nei rimpatri - Tra tutti gli articoli del decreto, quello che ha scatenato la più accesa polemica è il 30-bis, introdotto non nel testo originario del decreto-legge, bensì aggiunto durante l’esame al Senato, e quindi non suscettibile di ulteriori modifiche a Montecitorio, stante la posizione della fiducia. La disposizione interviene sull’articolo 14-ter del Testo unico sull’immigrazione, che disciplina i programmi di rimpatrio volontario e assistito, e compie uno step inedito: inserisce il Consiglio Nazionale Forense, l’organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana, tra i player che collaborano col Ministero dell’interno nell’attuazione di tali programmi. Non solo. La norma prevede che il d.m. sulle linee guida dei rimpatri fissi anche i criteri per la corresponsione di un compenso ai singoli avvocati che abbiano assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione al programma di rimpatrio volontario. Il compenso, erogato dal Consiglio Nazionale Forense, è parametrato al contributo economico per le prime esigenze previsto dalla normativa vigente, e viene corrisposto solo a partenza avvenuta. È proprio quest’ultimo dettaglio che è finita sotto la lente del Quirinale, al contempo sollevando un vespaio di polemiche nell’avvocatura. L’obiezione di fondo è di natura deontologica: il legale, nel nostro ordinamento, è il difensore degli interessi del suo assistito. Condizionare il compenso dell’avvocato all’effettiva partenza del cliente straniero rischia di creare un conflitto di interesse strutturale, spingendo il professionista a favorire l’esito del rimpatrio piuttosto che a valutare compiutamente le opzioni di permanenza legale nel territorio nazionale. In sostanza: il legale verrebbe economicamente incentivato a convincere il proprio cliente ad andarsene. La platea critica si è ampliata pure a chi ha contestato il metodo, l’inserimento al Senato, con la fiducia che ne ha blindato il contenuto, oltre che il merito. La norma, con la sua copertura finanziaria di 246 mila euro per il 2026 e 492 mila euro annui per il biennio successivo, resta uno dei punti più controversi dell’intero provvedimento, cui il Governo si è impegnato a porre rimedio “istantaneo”. Dopo il voto finale dell’aula di Montecitorio il Consiglio dei ministri si riunirà, infatti, per varare un nuovo decreto-legge a correzione della norma sugli incentivi ai rimpatri.











