sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Vitalba Azzollini

Il Domani, 24 aprile 2026

Il Comitato per la legislazione di Montecitorio, organo chiamato a verificare la qualità dei testi normativi, la loro chiarezza, il corretto ricorso alla decretazione d’urgenza e altro, ha formulato diversi rilievi critici alla legge di conversione del decreto Sicurezza. Eppure, il testo arriva al voto finale della Camera stessa blindato dalla fiducia. Un paradosso. Le osservazioni formulate dal Consiglio superiore della magistratura sul decreto Sicurezza sono state ignorate. Le critiche del Consiglio nazionale forense e dell’Unione delle camere penali circa il compenso riconosciuto al difensore in caso di adesione del migrante al rimpatrio volontario assistito sono state bollate dal governo come quelle di chi non aveva compreso la norma. I dubbi di costituzionalità espressi dal Colle sulla stessa disposizione sono stati definiti dal ministro Matteo Piantedosi come una questione di diversa “sensibilità”.

Non ha invece suscitato particolari reazioni il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, organo presieduto da Riccardo De Corato (FdI) e composto da cinque deputati della maggioranza e da cinque dell’opposizione, chiamato a verificare la qualità dei testi normativi, la loro chiarezza, il coordinamento con la legislazione vigente. Eppure, il parere approvato il 20 aprile mostra un provvedimento costruito in modo approssimativo, con formule poco determinate, raccordi normativi difettosi e un uso disinvolto della decretazione d’urgenza. Quindi, la Camera, attraverso un suo organo, ha segnalato che il testo presenta criticità che andrebbero corrette, ma quel testo arriva al voto finale della Camera stessa blindato dalla fiducia. Un paradosso. Tre partiti in cerca d’autore, la destra e le onde d’urto del referendum Il metodo Un primo rilievo riguarda il metodo. Un decreto legge dovrebbe rispondere a requisiti di necessità e urgenza, ma il Comitato ricorda che il provvedimento è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio e pubblicato in Gazzetta ufficiale soltanto il 24 febbraio, dopo diciannove giorni. Lo stesso parere segnala inoltre che 14 commi su 115 richiedono atti attuativi successivi: un regolamento, tre decreti ministeriali e dieci provvedimenti di altra natura.

Anche questo contrasta con la logica del decreto legge, che dovrebbe produrre effetti diretti con misure immediatamente applicabili. Inoltre, il testo originario del provvedimento pervenuto alle Camere non risultava corredato né dell’analisi tecnico-normativa, che verifica il coordinamento della nuova disciplina con l’ordinamento vigente, né dell’analisi di impatto della regolamentazione, che serve a valutarne gli effetti. La sicurezza non è repressione, ma è combattere le disuguaglianze La tenuta giuridica Poi ci sono i profili relativi alla tenuta giuridica delle norme del decreto. Ad esempio, quella sul nuovo fermo preventivo in occasione di manifestazioni pubbliche, che consente di accompagnare negli uffici di polizia, e trattenere fino a dodici ore, persone rispetto alle quali vi sia fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Secondo il Comitato, la formulazione della norma andrebbe approfondita, “circoscrivendo in modo più preciso caratteristiche e finalità degli accertamenti da svolgersi conseguenti al fermo”. La vaghezza della previsione rischia di tradursi in un’eccessiva ampiezza del potere di chi svolge quegli accertamenti. Un secondo nodo riguarda la disciplina della cosiddetta annotazione preliminare nei casi in cui il fatto sia commesso in presenza di una “evidente” causa di giustificazione. Questa formulazione apre margini interpretativi troppo ampi. Per questo, il Comitato segnala l’opportunità di specificare in quali casi possa ricorrersi a tale annotazione, ad esempio richiamando le “concrete circostanze di fatto”.

Peraltro, la nuova disciplina impone al pubblico ministero di decidere “senza ritardo e comunque entro trenta giorni” se chiedere l’archiviazione, ma non coordina bene questo termine con quanto previsto dal codice di procedura penale in caso di inerzia del pm. Problemi di indeterminatezza sono rilevati dal Comitato anche nella disposizione che impone a detenuti e internati stranieri a collaborare all’accertamento di età, identità, cittadinanza e Paesi di soggiorno o transito, e prevede che il mancato rispetto dell’obbligo di collaborazione possa rilevare nella valutazione della loro pericolosità.

Considerata la varietà degli elementi richiesti, osserva il Comitato, anche questa fattispecie andrebbe circoscritta meglio. Silvia Salis: “La vera sicurezza esiste solo se c’è giustizia sociale” Un testo fragile Il Comitato per la legislazione della Camera formula anche ulteriori rilievi che, aggiunti ai precedenti, confermano la fragilità di un testo scritto male in vari punti e costruito con un metodo discutibile. Le critiche arrivate da più parti sul provvedimento hanno mostrato non solo la debolezza di diverse norme, ma anche quella di una politica che, per dare un’immagine di forza, si muove al margine dei limiti posti dal diritto, e invece finisce per rendere ancora più palese la propria inconsistenza.