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di Simona Musco

Il Dubbio, 28 luglio 2026

Legittima difesa e imputabilità dei minori, gli esperti contro la “furia” penalistica: “La sicurezza non si costruisce oltre i limiti della Costituzione”. Quando la risposta dello Stato ai fenomeni criminali smette di misurarsi sui principi costituzionali per inseguire la pancia del Paese, lo Stato di diritto smette di essere tale. È il monito che arriva dal mondo dell’accademia e dalla magistratura specializzata di fronte alla furia iper-punitiva dell’esecutivo, pronta a scardinare persino le garanzie del processo minorile risalenti al Codice Rocco del 1930 e a trasformare la legittima difesa in giustizia privata.

A stigmatizzare l’azione del governo sono due documenti - firmati dal Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei professori di Diritto penale e dai vertici dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia - un atto d’accusa durissimo contro le nuove spinte sull’allargamento della legittima difesa, sulla scorta del caso Roggero, e contro il ribaltamento dell’imputabilità minorile, per rispondere al cosiddetto fenomeno “Maranza”. Un blitz normativo che, secondo gli esperti, rischia di smantellare decenni di civiltà giuridica per inseguire l’emotività della piazza.

“Sulla scia di fatti di cronaca”, la giustizia penale, esordiscono i giuristi dell’Aipdp, è “sempre più al centro dell’agenda politica quale strumento di acquisizione del consenso elettorale”, con un “susseguirsi di iniziative” caratterizzate da “esasperazione dei toni, scarsa ponderazione e, soprattutto, da un’insufficiente considerazione dei principi e dei limiti costituzionali”. Il primo limite viene dalla Costituzione, che all’articolo 1 stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Non un orpello burocratico, ma “la condizione stessa dello Stato costituzionale e democratico di diritto”, in quanto impedisce “che la risposta ai fenomeni criminali sia affidata all’emotività del momento o alla ricerca del mero consenso politico”, preservando i principi di garanzia.

La tentazione di legiferare sulla base di casi di cronaca ha rappresentato una costante di questo governo, partito sotto l’egida del decreto Rave, passando per quello Caivano e attraverso pacchetti sicurezza risultati, di fatto, inutilmente repressivi. L’ultima tentazione, dopo i fatti della Val Susa, arriva dalla Lega, intenzionata ad istituire un reato di terrorismo di piazza. Parole, al momento, in libertà. Ma non lo sono quelle sui progetti di riforma sulla legittima difesa, da estendere oltre i requisiti della necessità e della proporzione dell’azione difensiva rispetto a un pericolo attuale. Una legittimazione, di fatto, di “forme vendicative di giustizia privata”. Mentre escludere integralmente il risarcimento del danno per chi delinque, scrivono gli esperti, “significa mettere in discussione equilibri che si collocano alle radici del nostro ordinamento costituzionale di ispirazione liberal-solidaristica”.

Le riforme del 2006 e del 2019 hanno già esteso la disciplina della legittima difesa “fino al limite estremo della compatibilità con i principi costituzionali”. Andare oltre significherebbe, secondo Gian Luigi Gatta (presidente), Vincenzo Mongillo (vicepresidente), Domenico Notaro (segretario), Giampaolo Demuro, Stefano Fiore e Carlo Longobardo, “alimentare aspettative” incompatibili con la Costituzione e affievolire “il valore della vita umana”, lasciando intendere che “l’eliminazione dell’autore del reato possa rappresentare una risposta ordinaria e socialmente accettabile”.

C’è poi la riforma, già approvata in Consiglio dei ministri, sulla imputabilità dei minorenni, che arriva anche a superare in negativo norme di epoca fascista, con “un’inedita presunzione di imputabilità” dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni “senza il supporto di evidenze empiriche e, ancor prima, senza un confronto” con esperti e operatori della giustizia minorile. La disciplina dell’imputabilità “non può essere piegata a finalità di mera deterrenza e tantomeno di semplificazione probatoria”. E anticipare la soglia di responsabilità per contrastare la delinquenza giovanile “significa attribuire all’arma penale una funzione che essa non può svolgere”, rinunciando ad affrontare le cause del fenomeno “attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione”.

I magistrati minorili contestano anche la proposta incardinata in Commissione Giustizia alla Camera di abbassare l’età imputabile a 13 anni. Minori trattati come adulti, ma solo nella sfera penale. Le toghe dell’Aimmf, presieduti da Claudio Cottatellucci, con la segretaria Anna Maria Casaburi, smontano la retorica governativa a colpi di dati: “Nel 2024 sono stati 11.846 i procedimenti penali definiti dinanzi ai Tribunali per i minorenni, di questi solo 60 si sono conclusi con una pronuncia di non luogo a procedere dinanzi al gup e 4 con sentenze di proscioglimento dinanzi al Tribunale. I giudizi definiti per immaturità ai sensi dell’art. 98 c.p. sono stati lo 0,54% del totale dei giudizi penali definiti”. I magistrati per i minorenni richiamano la sentenza n. 2 del 2022 della Corte Costituzionale: “L’imputabilità del soggetto non può presumersi ma deve essere oggetto di un’apposita valutazione, calibrata sulla peculiare situazione esistenziale del minore”. Rispondere a complessi fenomeni sociali ed evolutivi con la clava della sanzione penale è, dunque, una resa culturale. “La sicurezza dei consociati non si realizza né ampliando oltre gli argini costituzionali gli spazi della legittima difesa, con il conseguente indebolimento del monopolio statale dell’uso legittimo della forza, né introducendo presunzioni di imputabilità nei confronti di minori - conclude l’Aipdp -. Lo strumento penalistico non può assicurare alcun miglioramento reale delle condizioni di disagio giovanile”.