di Anna Larussa
altalex.com, 20 agosto 2025
Legittimo il divieto di acquisto di farina e lievito disposto per motivi di sicurezza interna, data la potenzialità esplosiva della farina (Cassazione n. 21834/2025). Un detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato, aveva impugnato il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che vietava l’acquisto di farina e lievito nel sopravvitto, sostenendo la mancanza di motivazione e l’irragionevolezza del divieto anche alla luce del fatto che altri prodotti potenzialmente pericolosi (come l’olio) restavano acquistabili e che in altri istituti il divieto non era in vigore. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva disapplicato il divieto, ritenendo che non fossero state prospettate delle effettive ragioni di sicurezza, dovute alla asserita potenzialità esplosiva della farina.
Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la Casa circondariale di Sassari, il DAP e il Ministero della Giustizia, argomentando che il reclamo non doveva essere ammesso per assenza di un diritto soggettivo gravemente leso, che il divieto non era discriminatorio essendo applicato anche ai detenuti comuni ed era volto a garantire la sicurezza interna, considerata la pericolosità della farina, che è in grado di esplodere ove combinata con la normale acqua ossigenata, oltre a poter essere usata per formare una colla, e che può essere facilmente incendiata, atteso che ai detenuti è stato consentito l’acquisto di accendini.
La sentenza affronta la questione del diritto dei detenuti all’acquisto di generi alimentari in sopravvitto, e rileva, anzitutto, che il reclamo giurisdizionale previsto dall’art. 35-bis dell’ordinamento penitenziario può essere presentato dal detenuto quando questi ritenga che un proprio diritto soggettivo sia stato leso in modo attuale e grave da un provvedimento dell’amministrazione penitenziaria. In particolare, la Corte di cassazione riconosce che la possibilità di acquistare generi alimentari in sopravvitto costituisce espressione del diritto alla salute e a una sana alimentazione, e pertanto può essere tutelata attraverso il reclamo giurisdizionale, potendo l’acquisto di particolari alimenti rispondere alle necessità di un’alimentazione calibrata sulle specifiche esigenze del detenuto.
La Corte si sofferma, poi, sulle ragioni del divieto di acquisto di farina e lievito, giudicandolo ragionevole e proporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza interna dell’Istituto penitenziario: ciò, in quanto la pericolosità della farina, la cui esplosività è stata scientificamente accertata seppur in particolari condizioni, giustifica l’adozione di precauzioni da parte dell’Amministrazione penitenziaria, anche laddove i pericoli siano soltanto potenziali. Vengono reputate legittime, altresì, le differenze tra Istituti penitenziari con riferimento alle regole sul sopravvitto, data la varietà delle esigenze di sicurezza e delle specifiche caratteristiche delle strutture.
La Corte sottolinea, inoltre, che il divieto di acquisto di farina e lievito non ha carattere afflittivo, in quanto l’introduzione di cibi a base di farinacei, tipici della dieta italiana, è comunque garantita dal vitto fornito dall’amministrazione e previsto dalle tabelle nutrizionali ministeriali, in modo da assicurare una dieta completa ed equilibrata. Ne deriva che la corretta alimentazione e una dieta adeguata ai bisogni dei detenuti risultano comunque tutelate, senza che ciò comporti per l’amministrazione l’obbligo di consentire l’acquisto di ciascun alimento, soprattutto in presenza di esigenze di sicurezza anche solo potenzialmente rilevanti. La sentenza considera, infine, non irragionevole l’assenza di un divieto per l’acquisto di olio alimentare - sebbene anch’esso sia potenzialmente utilizzabile per produrre incendi - in considerazione del ruolo imprescindibile che tale alimento riveste nella preparazione dei cibi, diversamente dalla farina e dal lievito. In conclusione, poiché nel caso sottoposto al suo esame non è stato dimostrato un pregiudizio grave al diritto soggettivo del detenuto, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata riaffermando sostanzialmente l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria nell’adottare misure di sicurezza, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e del nucleo essenziale dei diritti fondamentali dei detenuti.











