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di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2023

Va risarcito un boss della camorra. La videosorveglianza dell’area senza schermatura è degradante anche se le immagini sono offuscate. Inquadrare l’area del Wc, nella cella di un detenuto sottoposto al 41-bis, con una telecamera non schermata, è un trattamento degradante, anche se le immagini sono offuscate. Contraria al senso di umanità è anche l’assenza del riscaldamento nei mesi invernali. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un boss della camorra sottoposto al regime differenziato, contro il no del Tribunale di sorveglianza al suo reclamo, con il quale chiedeva di essere risarcito per i periodi durante i quali aveva subìto un trattamento inumano. Circostanza che il Tribunale aveva negato considerando alcuni aspetti della sua detenzione risultato dell’imposizione del cosiddetto carcere duro.

La necessaria schermatura - Per i giudici di sorveglianza infatti, la presenza di una telecamera nell’area bagno, che restituiva immagini sfocate, era in linea con la giurisprudenza della Cassazione, e non poteva integrare il trattamento inumano e degradante che fa scattare, secondo quanto previsto dall’ordinamento penitenziario, il diritto al risarcimento del danno, sotto forma di uno sconto di pena, un giorno per ogni dieci trascorsi in condizioni che ledono la dignità umana, o in un ristoro in denaro.

Gli effetti del decreto “svuota-carceri” - Rimedi introdotti con il decreto “svuota carceri” dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo che, con la sentenza Torreggiani, ha affermato, a causa del sovraffollamento delle carceri, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che vieta appunto i trattamenti inumani e degradanti. Una norma non rispettata nel caso esaminato dalla Suprema corte. I giudici di legittimità sottolineano, infatti, che la casa circondariale in cui era ristretto il ricorrente non aveva schermato l’impianto di videosorveglianza, inserito all’interno della stanza detentiva. Un’omissione che il Tribunale aveva l’obbligo di valutare. Lo stesso vale per l’assenza nei mesi invernali, dei riscaldamenti, in un altro carcere dove l’uomo era stato trasferito e in cui i termosifoni non erano funzionanti.