quotidianogiuridico.it, 17 febbraio 2021
Cassazione penale, sezione I, sentenza 2 febbraio 2021, n. 4031. Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria contro il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di un detenuto in regime di carcere duro, disponendo che la Direzione del carcere gli consentisse di acquistare al "modello 72" (in cui vanno inserite le richieste di acquisto di generi alimentari al sopravvitto) gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni del carcere e di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie, la Corte di Cassazione (sentenza 2 febbraio 2021, n. 4031) - nell'accogliere la tesi dell'Amministrazione penitenziaria, secondo cui, per quanto qui di interesse, la previsione limitativa era da ritenersi giustificata in quanto finalizzata a impedire che il detenuto sottoposto a regime differenziato possa acquistare in carcere quantità e qualità di cibi tali da dimostrare e/o imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria - ha diversamente affermato che, ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione è pienamente giustificata.











