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di Teresa Olivieri

Italia Oggi, 7 settembre 2026

In dirittura il dpr che riorganizza attività e formazione. Tra gli obiettivi, snellire la burocrazia che spesso ostacola la collaborazione. Al vaglio del Consiglio di stato bozza di dpr che riorganizza attività e formazione. Aumentare le opportunità di occupazione per i detenuti, favorendo un contatto più diretto con le imprese private e snellendo le burocrazie che spesso ostacolano questa collaborazione. Introdurre modelli di gestione condivisa tra l’Amministrazione penitenziaria e i privati per i progetti a forte valore sociale, senza rigide logiche di scambio commerciale.

Sono solo alcune delle novità previste dalla bozza di decreto del presidente della Repubblica, messo a punto dal Ministero della giustizia, che ha l’obiettivo di riformare il regolamento penitenziario attuale (Dpr 230/2000) per migliorare le norme sulle attività lavorative e sui corsi di formazione per i detenuti. Il provvedimento è andato nelle scorse settimane al vaglio del Consiglio di stato il quale, con parere n. 01616/2026 del 2 settembre 2026, ha deciso di congelare momentaneamente il proprio giudizio definitivo evidenziando una serie di punti sui quali il dicastero di Via Arenula è chiamato a riscrivere o sistemare le disposizioni.

La norma che permette di adottare nuove regole sul lavoro in carcere è l’articolo 37 del dl n. 48 del 2025 (convertito in legge n. 80/2025), con cui il Governo ha ricevuto l’incarico di aggiornare la disciplina del lavoro penitenziario puntando su alcuni obiettivi fondamentali. A fine 2025, va ricordato, su oltre 63 mila detenuti in Italia, solo uno su tre lavorava. Inoltre, l’85% degli occupati svolge mansioni di gestione interna per l’Amministrazione penitenziaria, come pulizie, manutenzioni o cucina. Un modello che offre scarsa formazione professionale, non rilascia qualifiche spendibili sul mercato e, per mancanza di fondi, garantisce ai detenuti una media di appena 783 ore di lavoro all’anno.

I contenuti del decreto Nello specifico la proposta di riforma del regolamento penitenziario si articola in sei articoli. Con l’articolo 1 si riorganizzano i corsi di formazione professionale, integrandosi con i programmi delle Regioni e aprendo la porta agli enti accreditati. L’articolo 2 incentiva la promozione delle attività lavorative ampliando la rete dei soggetti gestori, che include ora il Terzo Settore e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (Afam). L’articolo 3 regola invece le convenzioni di inserimento lavorativo, permettendo la concessione in comodato d’uso dei beni carcerari alle imprese (con una durata che può arrivare fino a 8 anni per l’agricoltura) e allineandosi al Codice dei contratti pubblici.

Gli ultimi tre articoli completano il quadro normativo e terminologico. L’articolo 4 adegua il linguaggio eliminando il concetto di “obbligo di lavoro”, per rispecchiare le norme più recenti sui diritti dei detenuti. L’articolo 5 garantisce maggiore flessibilità alle attività individuali, permettendo la produzione per autoconsumo e rimuovendo il divieto di svolgere lavori artigianali o artistici durante l’orario di lavoro principale. L’articolo 6, infine, stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, garantendo che l’attuazione della riforma avvenga senza nuovi costi per lo Stato.

Il parere congelato - Il Consiglio di stato, come detto, ha congelato il parere sulla riforma del lavoro penitenziario per rilevanti carenze procedurali e formali, chiedendo al Ministero della giustizia di integrare l’istruttoria. Sul piano procedurale, il rinvio è dovuto alla mancanza del parere obbligatorio del Garante Privacy, necessario per via dei dati sensibili trattati nella nuova piattaforma di monitoraggio dei detenuti e a un’irregolarità formale nell’accordo con il Ministero del lavoro, firmato dal Capo dell’Ufficio legislativo anziché direttamente dal Ministro. Viene comunque confermato che il Governo conserva il potere di procedere, pur essendo scaduti i termini iniziali. Dal punto di vista del testo, si richiedono maggiore precisione sui requisiti per l’accreditamento degli enti formativi, una chiara distinzione tra le attività produttive reali e i semplici servizi interni del carcere, e una formulazione più rigorosa dei compiti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il giudizio non boccia gli obiettivi della riforma, ma impone un preciso lavoro di correzione: il Ministero dovrà ottenere i pareri mancanti, regolarizzare le firme e perfezionare il testo prima del via libera definitivo.