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di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2026

In caso di reati ostativi valutazioni più rigorose sul diritto all’affettività. Il diritto all’affettività in carcere può essere negato al detenuto che ha avuto rilievi disciplinari. Una valutazione della pericolosità, sia interna sia esterna, che diventa più rigorosa per chi sconta una pena anche per reati ostativi. Ad affermarlo è la Cassazione che, con la sentenza 38314/2026, ha respinto il ricorso contro il no ai colloqui intimi ai quali ha aperto la Corte costituzionale (sentenza n. 10 del 2024). Alla base della decisione contestata due illeciti disciplinari: il primo dovuto al ritrovamento di due telefoni cellulari occultati nella cella condivisa con un altro detenuto; il secondo per i toni intimidatori e derisori rivolti a un agente. Infine, sul rigetto del reclamo, avevano pesato anche le informazioni della questura e dei Carabinieri, secondo le quali, pur essendosi sciolto il clan di appartenenza, poteva ritenersi ancora attuale il rischio di collegamenti tra il detenuto e la criminalità del territorio, della quale era stato un esponente di vertice.

Verifiche e valutazioni - I giudici colgono l’occasione per chiarire quando la richiesta di “colloqui intimi” può essere rigettata. Il semaforo rosso può scattare “per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato”.

Al tempo stesso la Suprema corte sottolinea però che il no non può essere fondato su valutazioni astratte in merito alla capacità di delinquere della persona detenuta. E dunque non solo sul suo curriculum criminale, sulle pendenze giudiziarie o la gravità dei reati. Serve invece “un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione - tenuto conto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona da incontrare - possa frustrare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’interno dell’istituto”

Ancora un’indicazione arriva dalla circolare del Dap, secondo la quale i rilievi disciplinari impongono alla direzione una valutazione più rigorosa delle trasgressioni per verificare il grado di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. Tra le “controindicazioni” per i colloqui riservati c’è anche - come avvenuto nel caso esaminato - il possesso di cellulari o la partecipazione a disordini. E la necessità di verifiche ancora più stringenti per i condannati per reati ostativi - precisa la Corte - è in linea con l’intento del legislatore. “La significativa riduzione del numero dei colloqui autorizzabili indica un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone”.

Sempre fermo restando che il maggior rigore non si può tradurre in una preclusione derivante dal solo titolo di reato, né consente di presumere, in via generale e definitiva, l’incompatibilità dell’appartenenza a tale categoria con l’esercizio dell’affettività intramuraria. Si impone, piuttosto, un accertamento individualizzato e aggiornato sulla persistenza dell’attualità dei rischi.