quotidianogiuridico.it, 20 maggio 2021
Cassazione penale, Sez. I, sentenza 12 maggio 2021, n. 18434. Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo proposto da un detenuto, in espiazione di pena detentiva perché condannato irrevocabilmente per i delitti di associazione di stampo mafioso e violazione della disciplina degli stupefacenti - avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, dal Ministro della Giustizia con il quale era stata disposta la proroga per due anni della sottoposizione al regime detentivo differenziato (c.d. carcere duro), la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 12 maggio 2021, n. 18434 - nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il Tribunale di sorveglianza aveva omesso un'analisi individualizzante della posizione del detenuto, svolgendo solo considerazioni generiche e stereotipate, il che rendeva apparente la motivazione - ha invece affermato il principio secondo cui anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-bis Ord. Pen. dalla L. n. 94 del 2009, il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge per inosservanza o erronea applicazione, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.











