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di Simone Marani

altalex.com, 25 giugno 2025

È necessario provare che il minore non è strumentalizzabile per trasmettere o ricevere ordini, informazioni o direttive (Cassazione n. 22276/2025). Spetta al detenuto fornire la prova di una situazione particolare che possa giustificare l’effettuazione dei colloqui col minore ultra dodicenne in assenza di vetro divisorio. Questo è quanto emerge dalla sentenza 13 giugno 2025, n. 22276 (testo in calce) della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva una persona assoggettata al regime detentivo di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentare istanza volta all’effettuazione di colloqui, senza vetro divisorio, con il nipote minore ultra dodicenne. A fronte del rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza il condannato presentava ricorso per cassazione.

Si deve premettere che il diritto allo svolgimento dei colloqui visivi rientra nel più ampio diritto del detenuto a coltivare la vita familiare ed a conservare le relazioni con i più stretti congiunti. Di conseguenza, la possibilità di circoscrivere l’esercizio del diritto deve essere oggetto di espressa previsione normativa, nonché trovare giustificazione in esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, ovvero di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (Cass. Pen., Sez. I, 22 giugno 2020, n. 23819).

Detti principi operano anche con riferimento ai detenuti assoggettati al regime differenziato ex art. 41-bis ord. penit., i quali subiscono restrizioni quanto al numero dei colloqui ed alle relative modalità di svolgimento, ma conservano intonso il diritto alla fruizione degli stessi.

Nell’ambito delle limitazioni imposte alle modalità di svolgimento dei colloqui, dei quali fruisce il detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato, la possibile utilizzazione del vetro divisorio ha un preciso ancoraggio normativo, posto che l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit., stabilisce che gli incontri abbiano luogo in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.

Dette restrizioni debbono essere giustificate dalla sussistenza di esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza, che sono sottese al regime differenziato (Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 43436 e Corte Cost., sent. n. 97 del 2020).

Ciò precisato occorre verificare se gravi sul detenuto istante l’onere di dedurre, in relazione al caso concreto, una particolare situazione che possa giustificare l’effettuazione di colloqui senza il vetro divisorio o se viga la regola generale della non apposizione del vetro divisorio, salva la giustificazione, da parte dell’amministrazione penitenziaria, delle ragioni giustificative di tale utilizzo.

Gli ermellini, forti anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 105 del 2023, si orientano verso la prima soluzione, affermando che è possibile derogare alla restrizione dell’utilizzo del vetro divisorio durante i colloqui col detenuto sottoposto a regime del 41-bis anche qualora detti colloqui avvengano con un parente minore di età superiore ai dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta volta ad escludere, in particolare, che il minore in questione sia strumentalizzabile per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.

Di conseguenza, si deve ritenere confermato il principio ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di regime penitenziario differenziato è legittima la disposizione dell’amministrazione penitenziaria che preveda che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta minori di anni 12 oppure, con le cautele ordinarie, con parenti ed affini entro il terzo grado, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario (Cass. Pen., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 28260).

Dette regole non si pongono in contrasto con i dettami forniti dalla pronuncia del giudice delle leggi del 2023, posto che è da considerarsi legittimo il diniego che l’amministrazione penitenziaria opponga alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il minore ultra dodicenne in ambiente privo di vetro divisorio, poiché le esigenze di particolare controllo richieste dal regime penitenziario prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari (Cass. Pen., Sez. I, 27 settembre 2024, n. 37211).