di Anna Larussa
altalex.com, 14 febbraio 2025
Sono ammesse limitazioni alle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti che non siano irragionevoli e non incidano direttamente su un determinato diritto soggettivo. L’Amministrazione penitenziaria può imporre limitazioni alle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti che non siano irragionevoli e non incidano direttamente su un determinato diritto soggettivo. Un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 vedeva riconosciuto dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il diritto di adoperare il lettore per ascoltare compact disk, all’interno della propria camera detentiva, senza limiti di orario.
Il Tribunale di Sorveglianza, respingeva il reclamo che il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria aveva proposto rappresentando le minori possibilità di controllo efficace in orario notturno, a cagione della ridotta presenza di personale, e il potenziale utilizzo improprio dei supporti musicali da parte dei detenuti e osservava, in particolare, che l’utilizzo del lettore CD è assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici, consentiti nell’intero arco delle ventiquattro ore e che costituisce oggetto di un diritto non passibile di limitazioni alle sole ore diurne.
La Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministro della Giustizia, in persona del Ministro in carica, ricorrevano per cassazione a mezzo dell’Avvocatura di Stato e denunciavano la violazione dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell’art. 14 della Circolare del D.A.P. del 02/10/2017 rimarcando l’incidenza che l’ampliamento della possibilità di utilizzo del lettore CD in orario notturno possa avere, sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento.
La sentenza - La Corte ha accolto il ricorso evidenziando come la questione avesse ad oggetto non il diritto del detenuto di poter adoperare un lettore di compact disk (diritto a lui già accordato) bensì le modalità di esercizio di tale diritto, con particolare riferimento alla possibilità di fruire di tale dispositivo in orario notturno: tali modalità, secondo la Corte, restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria.
Sul punto, la Corte ha ribadito il principio di diritto enunciato da Cass. Pen., Sez. I, n. 443/2023 Rv. 283895, la quale - sempre in materia di regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. - ha precisato come siano da ritenersi legittime le limitazioni imposte dall’Amministrazione penitenziaria, laddove esse non vadano a incidere direttamente su un determinato diritto soggettivo incentrandosi invece - in via esclusiva - sulle modalità di esercizio dello stesso, che restano specificamente affidate alla discrezionalità amministrativa.
Orbene, nel caso all’esame della Corte, il tema proposto dal ricorso (ossia la possibilità di utilizzo del lettore CD, senza limitazioni in orario notturno) integrava una questione attinente alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, non venendo in rilievo alcuna lesione dello stesso, e pertanto rientrava nella sfera di attribuzione esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria, che aveva regolato le modalità di esercizio del diritto stesso senza inibirlo.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio di entrambe le ordinanze, quella del Magistrato di Sorveglianza di Sassari e quella del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.









