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di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2023

Il permesso risponde a finalità di umanizzazione della pena e non rappresenta un istituto trattamentale. “Il permesso di necessità (ex articolo 30 dell’ordinamento penitenziario) è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di eventi di particolare gravità nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in finzione di attenuare l’isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali”. Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 40301/23.

La vicenda - Venendo al caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di permesso ex articolo 30 ordin. pen. presentata dal reo per visitare i minori al di fuori dell’ambiente del carcere. Il condannato, si legge nella decisione, ha presentato diverse volte l’istanza di concessione del permesso speciale al fine di incontrare il figlio minore che presentava disturbi psichici. In due precedenti occasioni i permessi, dopo l’iniziale rigetto del tribunale di sorveglianza, sono stati concessi e in uno è stato negato, come per l’appunto in questa occasione.

Il Tribunale di sorveglianza - A tale proposito il Tribunale (con motivazione pienamente accolta dalla Cassazione) ha evidenziato come “la fruizione del beneficio non possa diventare abituale e/o ciclica e che piuttosto appare procedere a una normalizzazione della situazione, facendo comprendere anche ai minori il valore della responsabilità e della funzione risocializzante delle strutture carcerarie”.

Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza il reo ha presentato ricorso e nell’unico motivo ha dedotto la violazione e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 30 ord. pen. con riferimento al rigetto del reclamo avverso il provvedimento con quale il magistrato di sorveglianza ha negato di concedere al condannato un permesso per fare visita ai figli minori.

Le conclusioni della Suprema Corte - La Cassazione - in linea con tribunale di sorveglianza - ha puntualizzato che il presupposto per la concessione del permesso di cui all’articolo 30 ord. pen. è costituito dall’esistenza di situazioni di natura eccezionale quali l’imminente pericolo di vita di un familiare o di convivente o il verificarsi di un evento familiare di particolare gravità.

Nel caso di specie il giudice di sorveglianza, che pure ha in una prima occasione riconosciuto la necessità, allora eccezionale, di concedere al condannato un permesso al fine di dare sostegno affettivo e psicologico ai figli minori si è conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità evitando così che un permesso eccezionale potesse diventare la normalità.