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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2025

Anche il sovraffollamento carcerario rientra tra gli indici che possono fondare la concessione della detenzione domiciliare. Lo mette nero su bianco un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino - la n. 3394 del 2025, con la quale è stata decisa la scarcerazione di un detenuto, colpito da patologie di gravita tale da non giustificare comunque, da sole considerate, la sospensione della detenzione. Per i giudici “l’attuale quadro di sovraffollamento delle strutture penitenziarie impone una doverosa riflessione rispetto alla necessita di protrarre lo stato di detenzione per soggetti affetti da serie patologie (ancorché adeguatamente monitorate e non in fase d’immediato peggioramento).

Al riguardo, va osservato che la Direzione sanitaria della Casa circondariale di Torino - anche grazie alla professionalità e disponibilità del personale che vi presta servizio - è in grado di fare fronte, tempestivamente, alla gran parte delle problematiche sanitarie dei detenuti: ciò nonostante, è intuitivo come il regime detentivo possa cagionare un surplus di sofferenza e disagio in soggetti affetti da serie patologie”.

Il Tribunale ha sottolineato così che ogni decisione di concessione della misura alternativa al carcere deve fondarsi su una valutazione individualizzata e in grado di tenere conto della specificità delle situazioni concrete, tenuto conto anche del tasso di sovraffollamento delle carceri, in molti istituto del tutto intollerabile. In questo senso, osserva l’ordinanza che “il Tribunale ritiene doveroso valutare, caso per caso, se le problematiche sanitarie di cui è affetto il detenuto - esaminate congiuntamente alla tipologia di reati commessi, alla risalenza nel tempo dei fatti, dell’entità della pena residua da espiare e alla pericolosità in concreto del condannato - possano giustificare un’interpretazione estensiva del disposto dell’articolo 47 ter comma 1 lettera c) dell’Ordinamento penitenziario conforme ai principi costituzionali di tutela della salute e umanità dell’esecuzione della pena”.

Corrobora la lettura del Tribunale, anche il pieno assenso della Procura che, nell’articolato parere favorevole all’accoglimento dell’istanza esposto in udienza, ha ricordato come il magistrato, a prescindere dalle funzioni di pubblico ministero o di giudice, nel prendere una decisione è chiamato a bilanciare contrapposte esigenze “tenendo conto anche della realtà territoriale e del momento storico in cui opera”.