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di Bianca Lucia Mazzei

Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2026

La legge sulla detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti che intraprendono programmi riabilitativi entrerà in vigore il 21 agosto. Lo stanziamento di 19,4 milioni basterà però per 500 persone l’anno (il 2% dei potenziali beneficiari) in programmi residenziali e difficilmente avrà un impatto significativo sul sovraffollamento carcerario: al 31 luglio i detenuti erano 64.793 a fronte di 51.221 posti regolamentari. Entreranno in vigore venerdì prossimo - 21 agosto - le nuove norme sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, previste dalla legge 5 agosto 2026, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto).

L’obiettivo è affiancare alla sanzione il recupero e così evitare la commissione di nuovi reati. La concessione della detenzione domiciliare è infatti subordinata alla partecipazione a un programma terapeutico socio-riabilitativo che deve essere autorizzato dal tribunale. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, l’ha definita una riforma epocale che consentirà la detenzione alternativa di almeno 10mila persone e avrà un impatto importante anche sul sovraffollamento carcerario. Il numero dei reclusi continua infatti a crescere: al 31 luglio scorso dietro le sbarre c’erano 64.793 persone, oltre 13mila in più rispetto ai 51.221 posti regolamentari.

L’attuale stanziamento di 19,4 milioni di euro all’anno a partire dal 2026 previsto dalla legge per coprire le spese dei programmi terapeutici basta però solo per 500 persone (da vedere se le risorse saranno aumentate in futuro). L’efficacia delle nuove misure dipenderà inoltre dalla capacità delle strutture di recupero e accoglienza (spesso già sovraccariche) di far fronte alle richieste.

La legge 140/26 introduce due articoli nel Testo unico stupefacenti: il primo, l’articolo 94-ter, permette a soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti, condannati per reati connessi alle dipendenze con una pena da espiare (anche residua) non superiore a otto anni (quattro per i reati ostativi), di chiedere la detenzione domiciliare sulla base di un programma terapeutico riabilitativo sia residenziale che semiresidenziale; il secondo, l’articolo 94-quater, introduce invece una procedura di definizione anticipata del processo, una sorta di patteggiamento attraverso cui gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti potranno chiedere non la riduzione della pena, ma la sua esecuzione in detenzione domiciliare sempre sulla base di un programma riabilitativo (per i requisiti si veda la scheda a destra).

Chi conclude positivamente il programma può inoltre ottenere l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare anche in deroga agli ordinari limiti di pena residua. Ma quale sarà l’impatto delle nuove regole? A fare i conti è la stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge. Per quantificare la platea dei beneficiari, la relazione, dopo aver sottolineato che i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti rappresentano una percentuale significativa della popolazione carceraria, prende in considerazione i dati 2022-2024: al 31 dicembre 2024 i tossicodipendenti erano 19.755, quasi il 32% dei reclusi (61.861) in aumento del 3% rispetto al 2023. Stima quindi in 10.811 i detenuti tossicodipendenti con i requisiti previsti dalla legge e in 3.772 gli alcoldipendenti.

Gli imputati che potrebbero beneficiare del nuovo patteggiamento vengono invece indicati in 8.173. Nel calcolo del fabbisogno finanziario la relazione considera però solo il 2% di questa platea. Una percentuale molto ristretta che il Governo, durante l’esame parlamentare, ha spiegato essere “frutto di un’analisi ponderata dei possibili fruitori in quanto una parte di soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti è già destinataria di misure alternative alla detenzione”.

In base al costo dei percorsi riabilitativi (spesa di 106,5 euro al giorno e durata annuale), lo stanziamento di 19,4 milioni consentirà quindi di finanziare programmi residenziali per 500 persone l’anno (poco più del 2% dei potenziali beneficiari). Per evitare applicazioni disomogenee, la legge affida a una Commissione centrale istituita presso la Presidenza del Consiglio il compito di definire linee guida uniformi per l’accertamento della dipendenza. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha espresso orientamenti diversi sull’equivalenza fra tossicodipendenza e consumo abituale. I tempi però potrebbero non essere brevi: la scadenza per il Dpcm che deve determinare la composizione della commissione e disciplinarne il funzionamento è il 19 dicembre. Un decreto del ministero della Giustizia dovrà inoltre ripartire le risorse fra le Regioni.