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di Veronica Manca


quotidianogiuridico.it, 18 novembre 2020

 

Cassazione penale, sezione I, sentenza 29 ottobre 2020, n. 30020. Le Sezioni Unite fanno chiarezza sul reclamo: l'amministrazione penitenziaria è legittimata ad agire personalmente nel procedimento. Con la sentenza n. 30020/20, la Prima Sezione della Cassazione penale ha deciso in merito a un reclamo ex art. 35-ter O.P. per un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41bis, che lamentava di essere stato recluso presso la struttura di Cuneo in condizioni inumane e degradanti, di rilievo per l'integrazione della violazione del parametro convenzionale dell'art. 3 Cedu. Anche se non si può parlare tecnicamente di sovraffollamento, dato che i detenuti sono dislocati in cella singola, tutti gli altri parametri - secondo la Corte di Cassazione - non sono stati adeguatamente valutati e quindi l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza deve essere annullata, per un nuovo esame nel merito delle altre condizioni di detenzione (come l'aerazione, l'illuminazione, ecc.).

*Dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Trento e Avvocato in Trento