sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2026

Non è rilevante il fatto che i due importi riguardino titoli differenti. È possibile compensare la somma riconosciuta al detenuto come indennizzo per la reclusione in condizioni disumane e degradanti con l’importo da lui dovuto come pena pecuniaria. Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza 31532/2026 del 18 agosto, disattendendo le motivazioni con cui il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto ostativo alla compensazione il fatto che gli importi riguardassero titoli diversi. La vicenda trae origine dalla condanna dell’amministrazione penitenziaria a pagare a un detenuto la somma di 2.504 euro come indennizzo (previsto dall’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario, legge 354/1975) per la detenzione in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo.

Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’eccezione dell’amministrazione di compensazione dell’indennizzo con il controcredito dello Stato per pena pecuniaria e spese di mantenimento in carcere. Anche il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la decisione del primo giudice, ritenendo ostative alla compensazione la diversità tra il titolo in esecuzione all’epoca di presentazione del reclamo per l’indennizzo e quello cui si riferiva la pena pecuniaria e l’omessa quantificazione delle spese di mantenimento in carcere.

La Cassazione, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione sollevata dal ministero, sia pure in relazione al solo controcredito per la pena pecuniaria irrogata al ricorrente con sentenza definitiva. La Suprema Corte ha affermato che l’obbligazione dello Stato a versare l’indennizzo riconosciuto al detenuto può essere compensata con l’obbligazione che grava sul detenuto, nei confronti dello Stato, per la pena pecuniaria cui sia stato eventualmente condannato.

Alla compensazione non può ostare la diversità tra il titolo cui si riferisce la pena pecuniaria e quello in esecuzione all’epoca di presentazione del reclamo del detenuto. Questo elemento non rientra infatti tra i presupposti della compensazione, che sono esclusivamente la liquidità, la certezza e l’esigibilità del credito opposto in compensazione. Nel caso esaminato, queste condizioni esistevano tutte: il credito scaturente dalla condanna a pena pecuniaria era certo, in quanto fondato sulla sentenza divenuta irrevocabile, liquido, perché determinato nell’ammontare, ed esigibile, poiché non erano state poste condizioni al pagamento.

Neppure è di ostacolo, secondo la Cassazione, la natura giuridica del credito, perché la pena pecuniaria costituisce una mera entrata patrimoniale dello Stato: per operare è necessaria soltanto l’eccezione di parte. La compensazione non opera invece per le spese di mantenimento in carcere, fino alla conclusione del procedimento di remissione del debito previsto dal Dpr 115 del 2002.