sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Massimiliano Nerozzi

Corriere della Sera, 23 aprile 2025

Secondo la Corte di Cassazione: non sarebbero state valutate dal magistrato di Sorveglianza prima e dal tribunale poi le condizioni del trattamento degradante. Per “1474 giorni”, un detenuto del carcere Lorusso e Cutugno “non ha fruito dello spazio minimo di tre metri quadrati, come determinato al netto degli arredi fissi e del locale adibito a servizio igienico”: il che equivale - secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu, ndr) e della Cassazione - alla presunzione “della sussistenza di un trattamento degradante o inumano”; a meno che non ci siano, contemporaneamente, breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie e una sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella, mediante lo svolgimento di adeguate attività. Tre condizioni che - secondo l’avvocato Nicola Bonino, difensore dell’uomo - non sarebbero state compiutamente valutate dal magistrato di Sorveglianza prima e dal tribunale poi, rigettando l’istanza di risarcimento. Da qui, il ricorso (fondato) in Cassazione e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, per una nuova valutazione.

Il ricorso si riferisce a un periodo di detenzione nel penitenziario torinese “protrattosi dal 6 agosto 2018 al 4 ottobre 2023”, oltre cinque anni; durante i quali, anche per lunghi periodi - di 371 e 305 giorni, anche - l’uomo avrebbe patito un trattamento degradante o inumano. In breve - secondo lo stesso ricorso - da parte dei giudici della Sorveglianza ci sarebbe stata “una omessa valutazione delle fonti di prova”, in “relazione alla interpretazione dalla giurisprudenza della Cedu e dalla giurisprudenza di legittimità”.

In particolare - sempre secondo la tesi difensiva - il ricorrente ha trascorso in regime chiuso i periodi detentivi dal 19 agosto 2019 al 6 settembre 2019, dal 17 ottobre 2019 al 22 ottobre 2019 e dal 28 ottobre 2019 al 7 novembre 2019. E ancora, il tribunale di Sorveglianza avrebbe negato “la misura compensativa risarcitoria sulla base della ritenuta presenza di fattori compensativi”, tali da ribaltare il pregiudizio di trattamento inumano, e consistiti nell’aver trascorso la maggior parte delle ore diurne in regime di apertura della cella e per aver partecipato all’interno dell’istituto ad attività scolastica e ricreativa.

Dando così conto “solo a due dei requisiti idonei a integrare i fattori compensativi (attività ricreative e scolastiche e natura semiaperta della detenzione)”; ma “omettendo di valorizzare la durata dello stato detentivo”. Che, in questo caso, “si è protratto per cinque anni, in uno spazio sotto i tre metri quadrati”. Qui - secondo la Cassazione - il tribunale ha pertanto “pretermesso qualsiasi valutazione della sussistenza dell’ulteriore fattore compensativo, consistente nella durata della detenzione”.

Morale, “sotto tale profilo si riscontra la totale mancanza di motivazione”. Questi i rimedi risarcitori previsti per trattamenti inumani: uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita e - quale rimedio riparatorio - il risarcimento del danno nella misura di otto euro per ciascuna giornata di inumana detenzione.