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di Ezio Menzione*

Il Dubbio, 7 maggio 2025

La sentenza della Consulta apre le porte all’affettività per le persone in stato di detenzione, ma la circolare del Dap le richiude tra vincoli, paure e finto pudore. C’è un gran bel divario fra la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del febbraio 2024, che riconosceva il diritto dei detenuti ad esercitare la propria affettività (assieme a quella dei propri congiunti), e la circolare del Dap che, a più di un anno di distanza, stando a quanto era logico sperare, avrebbe dovuto dare attuazione alla sentenza di allora. Tanto era chiaro ed urgente il respiro della sentenza, tanto è, credo volontariamente, ristretto e compromissorio il tenore della circolare attuativa. A cominciare dalla definizione delle linee guida proposte, che portano il nome di “nota” e dunque non intendono essere in alcun modo impegnative. Certo, il fatto in sé che il Dipartimento ministeriale si esprima per la prima volta sul tema posto da quella sentenza, è di per sé elemento positivo. Ma poi, la positività finisce tutta lì.

La sentenza del 2024 è molto bella, non solo perché statuisce senza esitazioni un nuovo diritto, ma anche perché ne indica i limiti e le poche ben giustificate esclusioni e si spinge fino a suggerire, con consigli di massima, le possibilità pratiche per l’attuazione. La sentenza di incostituzionalità trasuda urgenza, mentre qui si parla di semestri, prorogabili in altri semestri ancora, e quindi anni. Tacendo del fatto, ben sottolineato dalla sentenza e nemmeno rammentato dalla circolare, che qui non si tratta di un diritto dei soli detenuti, ma anche delle loro famiglie, terzi soggetti coinvolti. Non è infatti di soli rapporti sessuali che qui si tratta - e già così sarebbe coinvolto di volta in volta almeno un secondo soggetto oltre al detenuto - ma altresì dell’intera sfera intima degli affetti di cui quella famiglia è costituita, vale a dire una pluralità di soggetti. È questo il respiro che anima la sentenza. Ma la circolare sembra dire che se ormai il diritto non lo si può negare e ce lo ha detto anche la Cassazione (sez. 1, n. 8/ 2025), e però a noi non piace e ci è scomodo, si faccia in modo di centellinarlo e posticiparlo.

Vediamola in concreto questa politica delle restrizioni: durata dei colloqui, non più di 2 ore, dice la circolare, mentre la sentenza non poneva limiti, e anzi indicava, sia pure tangenzialmente, l’esempio dei colloqui familiari dei detenuti minori, i quali, motivando anch’essi sulla base delle necessità affettive e relazionali, vanno da 4 a 6 ore. Nel novero degli esclusi, la circolare pone chi abbia commesso una infrazione disciplinare sanzionata dal consiglio di disciplina, ipotesi non prevista dalla sentenza e molto discutibile, tale da lasciar prevedere una moltitudine di ricorsi.

La lungaggine e farraginosità dell’iter per ottenere il “permesso” di colloquio, come se un diritto avesse bisogno di un permesso per essere esercitato. Le indagini sulla persona esterna (coniuge o stabile convivente) da ammettere al colloquio (anche qui, come se l’esercizio di un diritto fosse ammissibile oppure inammissibile). Aggiungere ai rischi per la sicurezza anche i rischi nient’affatto individuati connessi ad ipotesi di partecipazione a disordini: e a questo proposito non si può non ricordare come il recente decreto sicurezza abbia equiparato ai disordini anche la resistenza passiva e rammentare come spesso, in situazioni appunto di disordini all’interno del carcere, l’esperienza ci rammenta come siano state proprio le famiglie a contribuire a calmare gli animi.

Le camere saranno arredate “con un letto e con annessi servizi igienici”: e qui il suggerimento si fa veramente odioso, facendoci ricordare dei casini militari, nei quali si pagava un sovrapprezzo per un bidet ad acqua calda, laddove la sentenza del 2024 aveva indicato come la affettività la si ricostruisce in maniera compiuta in ambienti il più possibile simili a quelli domestici, dunque dove sia possibile rilassarsi, conversare, esprimersi anche con carezze e lievi contatti, e pure con un caffè preso insieme o un piatto di spaghetti cucinato come a casa. L’affettività è questo e molto altro ancora e la Corte costituzionale lo ha intuito ed espresso.

Per non dire della “biancheria necessaria (asciugamani, lenzuola o altro)”, che “sarà portata al colloquio dalle persone autorizzate al colloquio intimo e sottoposta a controllo”: e qui traspare in controluce quanto per il Dap non ci si voglia immischiare in alcun modo in faccende intime e ritenute anche un po’ sporche. Ipotesi avallata da una recente presa di posizione del Sappe, che non intende che i propri iscritti diventino “guardoni”: gli andrebbe spiegato che, giustappunto, tutto si muove nel solco di come sottrarre i colloqui intimi allo sguardo di terze persone, agenti in primo luogo.

*Garante dei detenuti di Volterra