di Paola Severino
La Stampa, 5 febbraio 2024
Eccoci di nuovo all’emergenza-carceri, all’allarme per il crescente numero di suicidi, al problema del sovraffollamento, al timore di un nuovo intervento sanzionatorio della Corte europea dei Diritti dell’uomo. Sono trascorsi circa 12 anni da quando venne raggiunto il numero record di 66 mila detenuti che portò a quella condanna. Una condanna le cui conseguenze vennero evitate a seguito della emanazione dei cosiddetti “decreti svuota carceri”, basati su alcune misure deflattive che si possono così sintetizzare: incentivo all’utilizzo del braccialetto elettronico per permettere una più estesa applicazione degli arresti domiciliari; un ampliamento dei termini per usufruire dell’affidamento in prova al servizio sociale; un potenziamento delle ipotesi di liberazione anticipata; il contenimento del fenomeno delle cosiddette “porte girevoli” (ingresso ed uscita dal carcere nel giro di pochi giorni), attraverso l’immediata convalida dell’arresto in flagranza; il potenziamento di risorse finanziarie per l’edilizia carceraria.
La deflazione del numero di detenuti che ne derivò fu significativa: si passò dai 66 mila circa detenuti ai 51 mila circa, consentendo all’Italia di raggiungere gli standard di spazio carcerario prescritti dall’Europa. Ma non furono queste le uniche leggi che si occuparono di contemperare le esigenze di difesa sociale e di afflittività della pena con quelle di ricorso a misure alternative alla detenzione e di rieducazione del condannato. Ognuno dei Governi che da quel periodo emergenziale in poi si sono succeduti ha varato provvedimenti che si collocavano nel solco del difficile equilibrio tra legittime richieste dell’opinione pubblica di vedere tutelati i propri diritti rispetto ad aggressioni criminali, ed altrettanto legittime esigenze di salvaguardia dei diritti di tanti detenuti in attesa di giudizio e di quelli condannati in via definitiva.
Eppure, il numero dei carcerati ha continuato a salire, fino a raggiungere l’ammontare di più di 60 mila, pericolosamente vicino alla soglia che ci portò alla condanna della Corte Europea; mentre i suicidi in carcere hanno toccato nel 2022 il numero record di 85.
Sorge allora spontanea la domanda, ma perché non siamo riusciti a contenere il fenomeno? Si tratta di un problema di norme o di applicazione delle norme? E perché l’opinione pubblica si occupa di carcere solo quando si accumulano episodi estremi come i suicidi dei detenuti, liquidando il resto come un “altro da sé”, riguardante persone “diverse”? La sparuta minoranza di persone che si occupa costantemente di carcere sa che nel carcere, come scrive Ugo Magri sulle pagine di questo giornale, “si muore troppo, nell’indifferenza generale”.
Proprio per questo, bene ha fatto il Dipartimento del Ministero della Giustizia che si occupa di Amministrazione penitenziaria, a pubblicare le statistiche sulla detenzione di imputati, condannati, italiani e stranieri dal 1991 al 2013 e ad istituire un monitoraggio sulla situazione delle carceri e sui connessi problemi.
Solo un corretto, costante e completo monitoraggio dei fenomeni, non solo da parte di uno sparuto (ma sempre ispirato) manipolo di volontari, ma anche da parte delle istituzioni a ciò deputate, può portare ad una analisi costruttiva. Sarebbe necessario, ad esempio, verificare se effettivamente le misure alternative siano sempre compiutamente applicate, se il numero dei Giudici di Sorveglianza sia o meno sufficiente, se la loro specializzazione venga costantemente curata ed approfondita, se l’uso del braccialetto elettronico sia omogeneamente diffuso e qualitativamente adeguato, se i suicidi in carcere siano dovuti a motivi individuabili.
Proprio su quest’ultimo punto vorrei soffermarmi, per verificare se l’analisi delle motivazioni di questi gesti estremi possa concretamente aiutare ad affrontare questi temi in maniera propositiva. Non stupisce gli addetti ai lavori la constatazione che un gran numero di suicidi riguardi detenuti stranieri o comunque lontani dagli affetti perché autori di delitti di violenza familiare. Ricordo ancora con angoscia il caso della prima detenuta che si suicidò, durante il mio mandato di Ministro della Giustizia. Accorsi, con un profondo e doloroso senso di responsabilità, nel carcere di Cagliari e lì trovai compagne di cella e guardie carcerarie in lacrime per non essere riuscite ad impedire un gesto dovuto allo stato di abbandono affettivo della donna. La famiglia, infatti, si rifiutava da tempo di andarla a trovare e addirittura, si rifiutò, poi, di curarsi della sepoltura del cadavere a causa della natura violenta dei reati che le erano stati addebitati. Da questa constatazione trassi la convinzione (e, in linea più generale, credo che il monitoraggio possa trovare conferma) che sia fondamentale dare alle famiglie e ai detenuti la possibilità di ricostituire il primo e più importante dei rapporti sociali, quello dell’affettività familiare.
Stupisce invece constatare quanto numerosi siano i casi di suicidio tra i detenuti prossimi alla liberazione. Un esempio? Luciano Gilardi, 34 anni, trovato impiccato nella sua cella a Poggioreale, sarebbe tornato in libertà dopo un mese. Spesso, l’imminenza dell’uscita dal carcere si identifica con la preoccupazione per le incognite del reinserimento sociale, in assenza di prospettive di lavoro e di accettazione da parte della famiglia e della Società.
Può assumere in questi casi un ruolo risolutivo la predisposizione già in carcere di percorsi formativi e lavorativi, destinati a garantire il successivo inserimento nel mondo del lavoro. È infatti dimostrato che la recidiva di condannati alla detenzione, mediamente misurata in circa il 75%, cala precipitosamente intorno al 2% se l’ex detenuto ha la possibilità di reintegrarsi nel tessuto sociale tramite il lavoro. Naturalmente, perché ciò accada, occorre oltre all’impegno delle numerose iniziative di volontariato e alla fattiva collaborazione delle strutture carcerarie, anche un sostanziale incentivo alle imprese che sostengono questi progetti.
La legge Smuraglia è certamente meritoria per aver riconosciuto sgravi fiscali alle aziende che danno lavoro all’interno del carcere a detenuti o a soggetti in regime di semilibertà. I suoi effetti dovrebbero però essere potenziati con l’estensione delle agevolazioni alle imprese che assumono detenuti, magari per lavori socialmente utili, all’uscita dal carcere. Soffermarsi su queste forme di analisi e sulle proposte costruttive e concrete che ne potrebbero derivare, consentirebbe di non limitarsi a fugaci commenti pietistici e di impegnarsi invece su interventi volti, se non a risolvere in radice il problema, quantomeno a limitarlo.










