di Giustino Parisse
Il Centro, 16 aprile 2021
La Corte di Cassazione annulla la punizione all'uomo che apostrofò il magistrato in un processo in videoconferenza. Durante la celebrazione di un processo, collegato in videoconferenza dal carcere dell'Aquila, un detenuto al 41 bis aveva "intimato" al pubblico ministero di "stare zitto".
Nonostante le successive scuse formali, la direzione del carcere di località Le Costarelle di Preturo aveva punito il detenuto protagonista dell'episodio con "l'esclusione dalle attività in comune".
La decisione, confermata dal tribunale di sorveglianza dell'Aquila, era stata presa in quanto "si ritenevano esistenti gli estremi del comportamento offensivo nei confronti di chi accede alla struttura penitenziaria".
Ma la Corte di Cassazione ha annullato la "punizione". Questo un passaggio delle motivazioni: "La lettura estensiva operata nel caso in esame finisce per recuperare al piano sanzionatorio una violazione non prevista come illecito disciplinare e che non è stata sanzionata come reato. Né si rivela risolutivo il richiamo al comportamento offensivo nei confronti di chi accede alla struttura penitenziaria, facendone discendere una portata lesiva da cui trarrebbe scaturigine l'infrazione disciplinare di cui si discute. Pur dovendo equipararsi il video-collegamento a uno strumento che può indurre ad assimilare l'aula d'udienza a quella in cui il soggetto è ristretto, essa equiparazione avviene ai soli fini processuali e in funzione dell'attuazione del contraddittorio tra le parti".
"Nella fattispecie, pertanto", secondo i giudici della Suprema Corte, "non sussistono le condizioni d'esercizio del relativo potere sanzionatorio. Quanto ai riferimenti alla mancata partecipazione all'opera di rieducazione all'interno della struttura penitenziaria, da parte del detenuto, si tratta egualmente di aspetti non risolutivi per la questione posta all'esame di questa Corte.
Nel merito, l'invito a stare zitto, rivolto in udienza al Pubblico Ministero, non può escludersi che fosse effettivamente collegato alla scelta di poter prendere la parola da parte del detenuto. L'invito al silenzio, dunque, sia pur tradottosi in un'espressione poco elegante, non dimostra una violazione regolamentare".
"D'altro canto", concludono gli ermellini, "il fatto non risulta essere stato recuperato al campo del rilievo penale. Anzi, il ricorrente senza indugio avrebbe rivolto le sue scuse al Pubblico Ministero, spiegando che non intendeva recare offesa. Il provvedimento va quindi annullato senza rinvio".











