di Alessandro Bertoli*
Avvenire, 8 giugno 2019
Confusione (e pericolo) dal messaggio politico che non coincide con la normativa. Dal 18 maggio scorso è entrata il vigore la legge 36/2019, che con nove articoli interviene su due istituti di parte generale del Codice penale: la legittima difesa (articolo 52) e l'eccesso colposo (articolo 55).
La riforma inasprisce le pene per la violazione di domicilio, il furto in abitazione e la rapina, esclude l'azione risarcitoria verso chi si sia legittimamente difeso, limita a un indennizzo il danno provocato da chi abbia colposamente ecceduto ed estende il patrocinio a spese dello Stato in favore dell'autore di reati giustificato ai sensi dello stesso articolo 52 e del secondo comma, appena introdotto, dell'articolo 55. Fa sorridere lo slogan che ne ha accompagnato l'approvazione: "La difesa è sempre legittima".
Perché non è certamente questo che dice la legge novellata. I ritocchi al previgente testo normativo non sono forieri di straordinarie novità. La limatura apportata dal primo articolo della Legge 36 ne è la più eclatante conferma. L'aggiunta dell'avverbio "sempre" (leitmotiv del riformatore) nel secondo paragrafo dell'articolo che riguarda la difesa legittima non muta assolutamente il significato della frase presente nel nostro Codice dal 2006.
Che cosa diceva prima l'articolo 52 del Codice penale? Che nel caso di violazione di domicilio è legittima la difesa consistita nell'uso di un'arma lecitamente detenuta o di un altro mezzo idoneo a difendere la propria o altrui incolumità o i propri beni, se vi è pericolo di aggressione e non vi è desistenza, purché l'utilizzo dell'arma o dell'altro mezzo di coazione sia proporzionato al pericolo attuale di una offesa ingiusta.
Che cosa dice ora legge? Esattamente lo stesso (nessuna parola è stata cambiata), semplicemente che tale situazione deve essere "sempre" così interpretata. Era necessario dirlo? No, salvo per trarre in inganno il lettore delle norme poco attrezzato, ossia il comune cittadino. Aggiunto l'avverbio "sempre" nel posto giusto del secondo comma, che contiene un rinvio al primo comma, sembra che oggi la legge dica: puoi sempre usare un'arma per difenderti a casa tua o nel tuo negozio, ne è automaticamente e insindacabilmente proporzionato l'uso nei confronti dell'ospite sgradito.
Questo il senso che ha entusiasmato parte della popolazione (e quindi dell'elettorato), attingendo alle emozioni che certe terribili esperienze o alcuni tremendi fatti di cronaca sanno suscitare. Sarebbero violati i valori minimi della convivenza sociale e travalicati i limiti della Costituzione se ciò, ora, dicesse la legge.
Che avrebbe certamente breve durata, ben potendo essere dichiarata illegittima dalla Consulta. Il rapporto di proporzione resta invece quello del primo comma dell'articolo 52, la cui chiave di lettura è il bilanciamento dei valori in gioco: ti posso uccidere se stai per uccidere, ti posso ferire se stai per ferire. Altrimenti è inevitabile che si sconfini nel dolo (almeno eventuale) o nel cosiddetto "eccesso colposo".
Vedo un ladro nel mio giardino (chi scrive, meno di un anno fa, ne ha visti tre mascherati) e posso avere svariate reazioni. Posso urlare e metterlo in fuga. Oppure capisco perfettamente che è un balordo non armato e decido comunque di sparare: se lo uccido, anche oggi risponderò di omicidio volontario. Altrimenti vedo che ha un'arma e che sta per usarla contro di me: se sparo e uccido mi sono legittimamente difeso e nonne dovrò rispondere penalmente.
Ma può anche capitare che mi sia appena svegliato, mi venga addosso una paura che mi crea un nodo alla gola e nemmeno riesco ad invocare aiuto, temo che possa far del male a me o a mia moglie o a mia figlia, sparo e uccido. Si scopre poi che il morto non era armato. Io ho commesso (anche vigente la nuova legge) un fatto illecito che però ora sì (questa è l'unica innovazione di qualche rilievo) non è punibile, ricorrendo le condizioni o della minorata difesa o del "grave turbamento".
Concetto mutuato dal lessico degli studi psichici che darà qualche grattacapo nelle aule di giustizia. Tuttavia anche questa è una novità molto relativa. Nel "braccio di ferro" che spesso caratterizza il rapporto di odio e amore tra i poteri Legislativo e Giudiziario, poco prima della riforma, la Suprema Corte di Cassazione (IV sezione penale, sentenza 29515 del 20 giugno 2018) aveva voluto dimostrare che non era necessaria alcuna "novella" per assolvere il proprietario di una tabaccheria (adiacente all'abitazione) che durante un furto compiuto con modalità distruttive in piena notte aveva esploso un colpo di pistola all'indirizzo di un ladro in fuga cagionandone la morte.
Bastava invocare l'articolo 59 del Codice penale: l'errore del tabaccaio (incolpevole a causa delle circostanze) di trovarsi in un caso di legittima difesa. Ora il timore è che la Giurisprudenza voglia dimostrare il contrario per disvelare la debolezza del rinnovamento normativo. Si assiste poi, a causa di una tecnica redazionale di scarso livello, a una sorta di "eterogenesi dei fini": la legge 36/2019 introduce un quarto comma all'articolo relativo alla legittima difesa, che dice, con altre parole, esattamente quello che sta scritto nei commi precedenti, restringendo, però, il campo di azione alla sola violazione di domicilio avvenuta tramite violenza o minaccia e non a quella (invero più frequente e già contemplata nella riforma del 2006) di violazione "clandestina" o "con inganno".
E poi, ancora, il riformatore ha escluso la punibilità dell'eccesso colposo nei casi di violazione di domicilio che comportino un oggettivo pericolo in atto capace di provocare una altrettanto oggettiva situazione di minorata difesa o una soggettiva condizione di grave turbamento, ma al contempo ha previsto che possa comportare in sede civile un indennizzo. E se da una parte ha stanziato oltre mezzo milione di euro per pagare avvocati e consulenti di indagati o imputati archiviati, prosciolti o assolti per legittima difesa o eccesso colposo, ha stabilito che i processi a carico proprio di questi soggetti debbano avere la priorità: peccato che, se a processo si arriva, significa che quantomeno il Pm non è convinto che sussistano cause di esclusione della punibilità, con ciò esponendo più velocemente ad una possibile condanna proprio quei soggetti che il promotore della riforma aveva dichiarato di voler tutelare!
Ma sta proprio qui, se non l'inganno, almeno la beffa. Veicolando un messaggio politico difforme dalla modifica legislativa (che ha portato ad un garbuglio di lettura non certamente facile e immediata soprattutto per il comune cittadino, contravvenendo ad uno dei dogmi della legge penale, ossia la chiarezza), il legislatore ha diffuso l'idea che siano legittimi comportamenti antigiuridici e, peraltro, moralmente assai discutibili.
Molti così pensano che sia stato espunto il requisito della proporzione, altri addirittura che non sia più nemmeno necessario avviare indagini per l'accertamento della responsabilità in caso di omicidio in cui si ipotizza la sussistenza della scriminante della legittima difesa.
"Messaggi-fake dagli effetti potenzialmente criminogeni" è l'espressione recentemente usata da Federico Bacco, un acuto commentatore della nuova legge. Ma un principio non è cambiato. Ed è quello espresso dall'articolo 5 del Codice penale: l'ignoranza della legge non scusa. Nemmeno nel caso assurdo eppur reale (ma che non si potrà tecnicamente dire "inevitabile") in cui di quella legge sia stata data l'interpretazione autentica - ma sbagliata! - in roboanti comizi e trasmissioni televisive, addirittura da parte di chi l'ha scritta.
*Avvocato in Brescia-Unione Giuristi cattolici italiani










