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ossigeno.info, 2 marzo 2020


Il prossimo 21 aprile 2020 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Cnog) potrà intervenire nel giudizio costituzionale sulla legittimità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, norme che prevedono di punire i colpevoli con la multa o con il carcere fino sei anni.

In questo reato incorrono soprattutto i giornalisti e i direttori responsabili dei giornali e ciò appare in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti Umani recepita dalla Costituzione italiana, come hanno fatto osservare i difensori di alcuni giornalisti. Di conseguenza il Tribunale di Salerno e quello di Modugno hanno sollevando l'eccezione di costituzionalità (www.ossigeno.info/carcere-per-diffamazione-investita-la-corte-costituzionale).

La Corte Costituzionale ha accettato con l'ordinanza n.37 depositata il 26 febbraio 2020 (relatore Francesco Viganò) la richiesta dell'OdG di partecipare alla discussione. La causa sarà discussa in udienza pubblica.

La motivazione - L'intervento del Cnog è stato accettato in quanto ha competenza a decidere sui ricorsi in materia disciplinare. La legge stabilisce che le condanne penali con interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dall'Albo. Invece le altre condanne penali al Cnog di avviare un'azione disciplinare qualora il fatto offenda il decoro e la dignità professionali ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità dell'Ordine.

Pertanto, da un'eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento da cui è nata la questione di costituzionalità deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del Cnog e aventi ad oggetto, "in modo diretto e immediato", lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati).

 

Il comunicato della Corte costituzionale

 

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Cnog) potrà intervenire nel giudizio costituzionale sulla legittimità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, che puniscono con il carcere il giornalista e il direttore responsabile.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l'ordinanza n.37 depositata oggi (relatore Francesco Viganò) dichiarando ammissibile la richiesta di intervento dell'Ordine nel giudizio di costituzionalità sulle norme che puniscono con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa. La causa sarà discussa in udienza pubblica il prossimo 21 aprile 2020.

L'ordinanza ribadisce che, in base alle norme integrative sui giudizi davanti alla Corte, l'intervento del terzo deve essere giustificato da "un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio". Tale interesse non è di per sé insito nella posizione di rappresentanza istituzionale della professione giornalistica, rivestita dal Cnog.

A legittimare l'intervento del Cnog è la sua competenza a decidere sui ricorsi in materia disciplinare. La legge stabilisce infatti che le condanne penali che comportano interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dall'albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale è previsto che il Cnog inizi l'azione disciplinare qualora il fatto offenda il decoro e la dignità professionali ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità

dell'Ordine. Pertanto, da un'eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento da cui è nata la questione di costituzionalità deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del Cnog e aventi ad oggetto, "in modo diretto e immediato", lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati).