di Rosario Russo*
Il Dubbio, 18 ottobre 2024
A differenza di quanto è previsto per gli “organi giudiziari”, per i componenti della Corte costituzionale la legge vieta sia il “non voto” che la ricusazione. È oggetto di dibattito la candidatura alla Corte costituzionale del prof. F. S. Marini, docente ordinario di diritto pubblico, siccome consigliere giuridico del governo nonché autore della riforma sul premierato, tanto cara alla presidente Meloni. Per tale ragione, secondo il prof. Ugo De Siervo, già presidente della Corte costituzionale, osterebbero a tale candidatura evidenti ragioni di opportunità. Ma, obietta altro esimio giurista: “Non vedo nessun problema. Se c’è una possibilità che debba giudicare su una questione che lo riguarda, si deve astenere. E questo vale per tutti gli organi giudiziari. Ci sono stati tanti ministri che hanno fatto proposte di legge approvate, e poi come giudici sono stati chiamati a giudicarle. Si astengono dal dibattito, dall’udienza in cui quei temi si discutono e dalla decisione finale”. Sennonché, secondo l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Delibera della Corte del 22 luglio 2021 e successive modificazioni), “Nei giudizi di cui alle presenti Norme integrative non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici”. Consegue che, a differenza di quanto è previsto per gli “organi giudiziari”, il giudice della Corte costituzionale, una volta che sia stato nominato, non può legittimamente astenersi né può essere legittimamente ricusato. Ognuno intende per altro quanto maldestro - e frontalmente contrario all’inequivoca volontà espressa dalla stessa Corte - si rivelerebbe l’espediente d’invocare un inesistente impedimento fisico per sottrarsi alla decisione.
In realtà nel disegno costituzionale, quale interpretato dalla stessa Corte, la sua permanente imparzialità è comunque adeguatamente garantita dalla norma che disciplina la nomina dei suoi quindici componenti, affidata com’è al Presidente della Repubblica, alle supreme magistrature nonché al Parlamento stesso in seduta comune, in ragione di un terzo per ciascuno di tali grandi elettori (art. 135 Cost.). E si è altresì ritenuto che un modulo elettivo così sofisticato e articolato non dovesse subire alterazioni neppure per volontà dei giudici stessi o delle parti (art. 32 citato), ravvisandosi così un valore irrinunciabile nella stessa stabilità della formazione giudicante.
Giova rimarcare inoltre che dunque gli stessi parlamentari contribuiscono alla nomina dei Giudici chiamati a valutare la conformità alla Costituzione delle leggi da loro emanate. Ma - è questo il punto cruciale - il loro voto non può tendere alla nomina di giudici costituzionali di parte ovvero di partito, perché questa eventualità è letteralmente esclusa dallo spirito e dalla lettera (e - si potrebbe perfino aggiungere - dalla “ragione aritmetica”) dell’art. 135 Cost., se costituzionalmente interpretato. Trattasi difatti di uno dei casi in cui rileva l’esclusione del vincolo di mandato (art. 67 Cost.). Nel momento in cui scelgono il Giudice costituzionale, deputati e senatori, lungi dal seguire l’indicazione egoistica (o di bandiera) in ipotesi proposta o imposta dal loro partito, devono scegliere, in necessario concerto con le altre forze politiche, la figura di chi rappresenti al meglio unitariamente il Parlamento e la funzione legislativa considerata nel suo complesso. É appena il caso di osservare che, se così non fosse, un partito che godesse del favore dei tre quinti dei voti (tanti ne bastano dopo il terzo vano scrutinio) potrebbe ad libitum eleggere i cinque i giudici assegnati al Parlamento esclusivamente tra coloro che avessero ricevuto maggiori consensi elettorali. Un risultato questo che, forse formalmente legittimo, si porrebbe tuttavia in sostanziale contrasto con l’art. 135 Cost., giacché i cinque giudici così nominati rappresenterebbero non il Parlamento, ma soltanto il partito che li ha votati.
Intanto dopo otto scrutini il Parlamento, per legge tenuto a provvedere entro un mese dal verificarsi della vacanza, non è riuscito a colmare il vuoto lasciato dalla presidente S. Sciarra, che ha concluso il proprio mandato nel novembre del 2023. A dicembre 2024, al posto lasciato vacante dalla Presidente Sciarra si aggiungeranno tre ulteriori vacanze (il presidente Barbera e i vicepresidenti Modugno e Prosperetti, tutti di elezione parlamentare). Si può ragionevolmente temere che l’insopportabile ritardo nella sostituzione della Presidente Sciarra sia dovuto all’intenzione di procedere nel prossimo dicembre ad una elezione dei quattro giudici “a pacchetto”, con cui alla coalizione di Governo sarebbero attribuite tutte o quasi tutte le nomine; e già si ventilano perfino i loro nomi. Si passerebbe così dalla costruttiva “condivisione”, imposta dal Costituente, alla nuda “spartizione” del Potere, non meno incostituzionale per il fatto che essa sia stata praticata in passato (puntualmente) dallo stesso Parlamento e (analogamente, cioè con Palamara & Company) perfino dalla Giurisdizione!
*Già sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte









