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di Francesco Petrelli*

Il Dubbio, 7 agosto 2026

Interrogato, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, il dottor Ardita ha detto che la legge sul recupero dalle dipendenze “comporta una esposizione a rischio senza precedenti per la sicurezza dei cittadini”, in quanto “può aprire la strada a una rilevante uscita dai penitenziari di soggetti autori di reati gravi e di particolare pericolosità”. Tanto prevale l’impulso carcerocentrico, esclusivamente repressivo e retributivo, come unica risposta ai fenomeni criminali di ogni natura, che al dottor Ardita non pare vero di poter suonare quei tasti securitari che intonano da molti decenni la musica di fondo della legislazione penale di questo Paese.

Una risposta che incidendo sul piano della drammatica condizione delle carceri italiane, rende necessaria una duplice riflessione. Ogni volta che il legislatore socchiude la porta di un carcere, introduce una minima garanzia a tutela di diritti sanciti dalla nostra Carta fondamentale, che elimina una sanzione iniqua o una norma ingiusta, si assiste al rito dell’allarme securitario a rime obbligate. D’altronde hanno suonato di recente le stesse note le parole del Procuratore Antimafia Melillo, quando ha affermato che a seguito della riforma delle intercettazioni del 2023 vi è stato un “obbiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata” e un “grave indebolimento degli sforzi di contrasto dei più pericolosi fenomeni criminali” (2026).

Si tratta a ben vedere di formule che si ripetono nel tempo, rivendicando all’organo dell’accusa l’esercizio più ampio del proprio potere, insofferente ai limiti, ai controlli giurisdizionali e alle garanzie. Basti pensare che argomenti utilitaristici simili a quelli del vertice antimafia vennero spesi da Piero Grasso, a seguito dell’introduzione del nuovo codice accusatorio, in quanto ritenuto incapace di “individuare e punire gli autori delle più gravi violazioni della convivenza civile” (1992).

A ben vedere, Simili argomenti dovrebbero trovare oggi un legislatore più convinto della propria autonomia e capace di dare una risposta nel merito, definitiva e condivisa, ai titolari di così ampi e penetranti poteri investigativi e giudiziari. Ma questo implica una nuova e solida cultura del garantismo, come radice condivisa di ogni progresso democratico. Ma in questo caso vi sarebbe da fare un’altra considerazione, non meno rilevante. Si chiede il dottor Ardita “con quali controlli e con quali garanzie” i condannati tossicodipendenti “uscirebbero dal circuito penitenziario” per essere “sottoposti a programmi di cui nessuno può avere un’idea preventiva”.

Ora, si possono legittimamente avere tutti i dubbi e le riserve in ordine alla efficacia di questa legge, ma ciò che francamente stupisce è che un magistrato, da magistrato, ne colga la debolezza esclusivamente sul piano dei requisiti che la legge sottopone al vaglio dei suoi colleghi della magistratura giudicante, i quali sono chiamati a valutare pericolosità, idoneità dei programmi, controlli e garanzie di una corretta esecuzione. La sfiducia, qui, sembra paradossalmente cadere piuttosto che sui limiti della legge, sui limiti della sua applicazione da parte dei colleghi magistrati. E su questo, non il legislatore, ma la magistratura stessa, dovrebbe avere qualcosa da dire.

*Presidente dell’Unione Camere Penali italiane