di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 21 novembre 2022
Con la riforma del processo penale possibile l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle sentenze emesse in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
L’art 36, dlgs 150/2022 inserisce nel cpp l’art. 628 bis che prevede una facoltà di ricorso in Cassazione per coloro che siano stati condannati o sottoposti a misura di sicurezza a seguito di un provvedimento giurisdizionale di un giudice italiano che sia stato, da una sentenza definitiva della Corte di giustizia Ue, riconosciuto come lesivo del contenuto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
All’eliminazione degli effetti del provvedimento nazionale potrà tuttavia essere dato corso nella sola ipotesi in cui sia stato accertato che la violazione della normativa europea abbia avuto effettiva incidenza nel contenuto del provvedimento giurisdizionale oggetto del ricorso. Sul versante dell’impugnazione di una sentenza penale per i soli capi civili, l’art. 34 del decreto prevede nel caso in cui sia stato proposto appello ovvero ricorso per cassazione attraverso un atto introduttivo ritenuto comunque ammissibile da parte del giudice possa essere disposta la prosecuzione del procedimento innanzi al giudice civile od alle sezioni civili competenti e come in tale sede possano essere utilizzate le prove raccolte nel precedente giudizio civile o penale.
Ristretta altresì la facoltà di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna infatti se nella previgente disciplina il comma 3 dell’art. 593 cpp escludeva la facoltà di dare corso alla seconda fase di giudizio nel caso di sentenze di condanna che applicavano la sanzione dell’ammenda, a seguito dell’entrata in vigore della riforma l’appello non sarà più possibile anche nei confronti di una sentenza di condanna che applica la misura del lavoro sostitutivo di pubblica utilità.
Leggermente diversa anche la disciplina della rescissione del giudicato se l’art. 629 bis cpp nella sua versione precedente alla riforma prevedeva la possibilità di darvi corso solo qualora l’imputato abbia dato prova che la mancata partecipazione al processo sia dipesa da un’ignoranza incolpevole circa la pendenza della procedura. Con l’entrata in vigore invece delle nuove norme la procedura di rescissione non potrà avere corso nel caso in cui venga data la prova che l’imputato era comunque a conoscenza della pendenza di una procedura a suo carico. Prevista inoltre nel procedimento di appello la possibilità di un’udienza priva della partecipazione delle parti che darà luogo ad una sentenza da depositarsi nella cancelleria del giudice che ne è l’autore. A tutela comunque del diritto di difesa delle parti viene prevista la facoltà di potere presentare un’istanza al fine di potere partecipare all’udienza.











