di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2026
Il diritto agli incontri riservati non può essere negato per i gravi reati precedenti e per l’assenza di una precedente convivenza. L’assenza di una precedente convivenza non basta per negare gli incontri intimi con la donna che il detenuto ha sposato in carcere. La Cassazione accoglie così il ricorso contro il no a un colloquio riservato chiesto dall’uomo. Con un verdetto che valorizza le indicazioni della Consulta come della Cedu, la Suprema corte ricorda che “una pena che impedisce al condannato di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che va incontro a un progressivo impoverimento fino alla disgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui deve necessariamente tendere il trattamento penitenziario”.
Il diritto alla vita privata e familiare - I giudici di legittimità, ricordano che l’inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui è in contrasto anche con l’articolo 8 della Cedu, per “difetto di proporzionalità con le sue pur legittime finalità, compromettendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare”, quando non è verificabile in concreto la necessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell’ordine e prevenzione dei reati.
La Corte europea, nell’escludere che la Convenzione imponga agli Stati contraenti di prevedere le visite a lungo termine, essendo la materia rimessa alla loro discrezionalità degli Stati, ha però affermato la necessità della previsione per legge del divieto e di un bilanciamento tra l’interesse dell’autorità a vietare le visite intime e dall’altro lato i diritti dei detenuti convenzionalmente protetti. Un bilanciamento che, come di consueto, è rimesso in prima battuta alle autorità nazionali in considerazione delle particolarità dei vari ordinamenti ma è comunque sottoposto al controllo europeo di proporzionalità dell’ingerenza dello stato.
Dalla Consulta è arrivata una prospettiva più avanzata. Nel consentire le visite intime in linea generale (salvo che per i regimi detentivi speciali), il giudice delle leggi ha ricondotto in modo definitivo le visite “riservate” ai diritti della persona, al di fuori in quanto tali da ogni logica premiale, affermando che “è comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell’affettività, deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia - che dunque vigilerà solo all’esterno -, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia”. E infine, prevedendo le sole eccezioni dettate da ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o da ragioni giudiziarie.
La giurisprudenza della Cassazione, sulla scia della Corte costituzionale, ha rilevato che la richiesta di colloqui “intimi” può specificamente essere rigettata per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato. Alla base del no agli incontri ci devono essere, dunque, valutazioni non astratte sulla capacità a delinquere del detenuto. Non desunte, in via esclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, ma da una previsione sul pericolo attuale, desunto da fatti, valutati i quali si può concludere che il colloquio richiesto “possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’interno dell’istituto”. Mentre nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misura cautelare di tipo detentivo, come nel caso esaminato, pesano, come per i colloqui ordinari, come condizioni ostative, oltre a quelle appena elencate, specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti.
Lo stabile legame affettivo - Il Tribunale che ha negato l’incontro ha valorizzato la previsione, secondo la quale, “prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza.
Ma sia sul fronte della pericolosità concreta del detenuto sia sul requisito della convivenza, il Tribunale ha sbagliato. La prima è stata desunta solo sulla base dei molti e gravi precedenti definitivi, ma con un accenno solo incidentale all’imputazione per la quale lo stesso risulta attualmente in attesa di giudizio. Una valutazione che prescinde dall’indicazione delle specifiche ragioni di sicurezza o di prevenzione che sarebbero un ostacolo concreto all’effettuazione dei colloqui riservati. Quanto al presupposto della pregressa convivenza stabile con la persona con cui sono stati chiesti i colloqui, l’ordinanza scivola su una violazione di legge per aver male interpretato la sentenza della Corte Costituzionale.
Il giudice di merito ha valorizzato solo il dato formale per cui il matrimonio del ricorrente è stato celebrato in carcere e dunque l’assenza della pregressa stabile convivenza tra i coniugi. Ma la Consulta ha fatto anche uno specifico riferimento all’ipotesi in cui il detenuto abbia contratto matrimonio in carcere, chiarendo che con i “matrimoni bianchi”, per la negazione di permessi o altro, scatta una lesione della dignità degli sposi, ma anche una contraddizione interna al quadro normativo, giacché il matrimonio non consumato è causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La celebrazione del matrimonio in carcere non può, quindi, essere considerata un ostacolo alla concessione del colloquio riservato. E anzi, proprio l’interpretazione complessiva della sentenza del giudice delle leggi esclude la necessità di valutare l’esistenza di una pregressa convivenza “o comunque della stabilità pregressa del legame affettivo, da intendersi invece necessario in caso di rapporti non formalizzati in quanto more uxorio”.









