di Giovanni Fiandaca*
Ristretti Orizzonti, 2 aprile 2025
È un dato di esperienza che i diritti riconosciuti sulla carta ai detenuti non sempre, all’interno delle carceri, vengono di fatto garantiti. Accade non di rado che, nel bilanciamento tra rispetto di diritti costituzionalmente rilevanti ed esigenze di ordine e sicurezza, siano queste ultime ad esercitare un peso prevalente in base a valutazioni contingenti dell’amministrazione penitenziaria ai vari livelli. Solo che entità come ordine e sicurezza, a causa della loro genericità e vaghezza, somigliano a formule magiche e contenitori pigliatutto utilizzabili per dare parvenza di legittimità anche a decisioni e disposizioni restrittive in realtà prive di giustificazione e, dunque, arbitrariamente limitatrici degli spazi di libertà che il nostro ordinamento giuridico consente anche alle persone in esecuzione di pena.
Limitazioni più o meno ingiustificate può subire pure il diritto all’informazione, insieme col connesso diritto alla libera manifestazione del pensiero, espressamente previsti dall’art. 21 della Costituzione e - a partire dal 2018 - dall’art. 18, ottavo comma, dell’ordinamento penitenziario, che stabilisce: “Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere la propria opinione, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento”. A riprova del rischio incombente che tali diritti vengano disattesi, è emerso da fonti attendibili che è di recente sopravvenuto, nell’ambito di alcune carceri, un orientamento tendente a restringere gli spazi di preesistenti esperienze di attività giornalistica gestita dagli stessi ristretti e da esponenti del mondo del volontariato: sarebbe d’ora in avanti vietato ai detenuti coinvolti nel lavoro redazionale di firmare col loro nome e cognome gli interventi di cui sono autori, e inoltre la direzione di alcuni istituti si riserverebbe il potere di pre-leggere gli articoli da pubblicare, così da verificarne preventivamente il contenuto. Sono legittime disposizioni di questo tipo? Quale sia l’interesse rilevante da tutelare proibendo al detenuto di firmare ciò che scrive, non è chiaro. Si tratta di un interesse relativo alla sua persona, ma per proteggerla da quali rischi e pericoli? Oppure, di un interesse riferito all’amministrazione penitenziaria, e connesso ancora una volta a generiche preoccupazioni di ordine e sicurezza, che possono però apparire sintomatiche di una risalente e ricorrente tentazione autoritaria di annullare l’individualità dei singoli ristretti ricacciandoli nell’anonimato di persone inabilitate a esprimere riconoscibilmente libere opinioni? Vi è inoltre da chiedersi quale sia l’interesse sottostante alla pretesa di un controllo preventivo del contenuto degli articoli. L’obiettivo è quello di intercettare e censurare eventuali opinioni ritenute eccessivamente critiche sul funzionamento dell’istituto in questione e/o sul modo di operare del personale addetto? È forse superfluo rilevare che questo controllo censorio sarebbe certamente illegittimo.
Ma c’è un ulteriore aspetto importante da non trascurare, che trascende il problema della legittimità delle suddette limitazioni considerate in se stesse. Com’è forse intuibile, esiste infatti un imprescindibile nesso tra il diritto all’informazione latamente inteso e la prospettiva di una rieducazione costituzionalmente orientata. Che cosa significa rieducare alla luce della Costituzione? Significa, detto in sintesi, far acquisire o (riacquisire) all’autore di reato in detenzione la capacità di vivere nel rispetto delle leggi, peraltro pur sempre in un orizzonte costituzionale di pluralismo etico-politico e culturale, in vista del rientro nella società esterna. Ma l’educazione alla legalità così intesa, a ben vedere, non è compatibile con la sottoposizione a divieti che ostacolano la possibilità di una libera autoriflessione critica del detenuto sul proprio passato deviante, suscettibile di essere svolta ed esternata con un articolo scritto su di un giornale o una rivista di vita carceraria destinati a lettori anche esterni. Ragionare e confrontarsi, senza temere controlli censori, con altri detenuti e con persone appartenenti al mondo del volontariato o più in generale interessate al tema-carcere, contribuisce infatti ad accrescere non solo l’autoconsapevolezza, ma nel contempo la capacità relazionale: e ciò agevola quel processo di responsabilizzazione personale e sociale, che assurge a obiettivo ultimo di ogni serio itinerario rieducativo. Se è così, imporre per di più ai detenuti di scrivere in forma anonima finisce col contraddire, in maniera vistosa, la prospettiva di pensare e agire in modo autoresponsabile.
La fonte ideatrice delle restrizioni di cui sopra, interna all’amministrazione penitenziaria e/o riconducibile alla sfera politico-governativa, è consapevole del loro contrasto anche con la finalità costituzionale della pena detentiva?
*Professore emerito di diritto penale presso l’Università di Palermo











