di Francesco Barra Caracciolo
Il Mattino, 30 luglio 2019
Le Sezioni Unite della Cassazione, alcuni giorni fa, hanno provato a porre i confini (definitivi?) al complesso rapporto tra il diritto all'oblio, the right to be forgotten (declinazione rivolta al passato della riservatezza, con bella immagine, definita come right to be let alone) e i diritti di rievocazione storiografica e cronachistica (distinzione rilevante).
Ma il crinale tra le due opposte esigenze, entrambe di rilievo costituzionale e sovra nazionale (soprattutto, ma non solo, art 2, 3 e 21 Costituzione e 7 e 8 Carta di Nizza) è friabile, e richiede ineluttabilmente " la sofferenza" del giudicare il caso concreto. Non facile quando è in gioco l'eterna aspirazione dell'Uomo ad immergersi nel fiume Lete per dimenticare - e far dimenticare - il passato onde (aver la forza di) assurgere a nuova vita.
Diritto che anche (Il fu) Mattia Pascal comprese esser per nulla scontato. Le Sezioni Unite distinguono tra la rievocazione storiografica e quella cronachistica, quest'ultima quando nuove vicende inducono a ripercorrere quelle (più o meno) remote.
E richiamano (tra altre fonti) anche, e salutandola con favore, la Carta dei Doveri del giornalista del 2016: la narrazione di vicende lontane nel tempo è ammessa solo se essenziale per la completezza dell'informazione e dovendosi, comunque, tener conto anche del "reinserimento sociale", una volta scontata la pena, che non va compromesso dalle nuove luci della cronaca.
la soluzione indicata è quella di garantire l'anonimato nella pur legittima rievocazione. Con l'opportuna eccezione che l'identità può ben disvelarsi qualora la persona è ancora nota o ricopre ruoli pubblici. E allora, ai posteri le ardue sentenze.










