sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Sabrina Viviani*

Il Riformista, 8 giugno 2024

Gli ultimi provvedimenti legislativi hanno finito per dilatare il ricorso a misure di prevenzione e alla custodia cautelare, inasprire le sanzioni e limitare i benefici. Nell’immaginario collettivo la giustizia minorile è declinata essenzialmente in chiave di soluzione a manifestazioni estreme di disagio sociale. Tale pensiero di frequente lambisce anche la giurisdizione, essa stessa portata a ritenere che sia compito della giustizia minorile individuare percorsi volti a favorire l’uscita del minore dal circuito processuale quanto più rapidamente possibile.

In tale logica, le regole del giusto processo, fissate nell’art. 111 della Costituzione prima ancora che nel codice di rito, e il principio di presunzione di innocenza con il suo indissolubile corollario della dichiarazione di responsabilità solo nei casi di prova del fatto reato oltre ogni ragionevole dubbio, perdono incisività. Assume invece centralità l’intervento educativo che però spesso rischia di sconfinare, come efficacemente sostenuto da Glauco Giostra, in “paternalismo pedagogico”. E così cosa si ritiene da un giudice esperto e magnanimo, a fronte di un comportamento collaborativo e ammissivo?

Si ritiene che saprà risolvere il caso utilizzando nella loro massima estensione gli istituti di cui il legislatore ha voluto connotare il processo minorile prevedendo la sanzione quale extrema ratio al fine di pesare il meno possibile sul percorso di crescita e di evoluzione della personalità del giovane che vi è sottoposto. Peraltro, se questo poteva dirsi certamente vero fino a ieri, oggi le derive securitarie e l’ingravescente populismo giudiziario che hanno duramente inciso anche sul processo minorile, rischiano di minarne senso e finalità.

I recenti provvedimenti legislativi che hanno insensatamente dilatato il ricorso a misure di prevenzione e alla custodia cautelare, inasprito sanzioni e limitato benefici, hanno drammaticamente finito per impattare anche in quel circuito carcerario differenziato che oggi mostra tutta la sua inadeguatezza ad accogliere giovani portatori di significative fragilità.

Se comunque, grazie anche alle prassi virtuose di molti Tribunali, nonostante le rinnovate difficoltà, il processo minorile consente ancora il ricorso ad una molteplicità di scelte e percorsi processuali che si adattano alla personalità e alla situazione del minore, il difensore del giovane imputato assume un ruolo tutt’altro che marginale che non si risolve, come erroneamente spesso si pensa, nell’accompagnare l’imputato minorenne in un percorso processuale governato dall’iniziativa dei servizi sociali o dell’organo giudicante; egli è infatti chiamato alla individuazione delle più adeguate scelte difensive con capacità e competenze di tipo interdisciplinare.

Bisogna sapere di psicologia, conoscere le dinamiche familiari ma anche approcciare paure che generano aggressività, abbandoni, ribellismi dovuti a inadeguatezza del contesto sociale di riferimento. All’avvocato, dunque, è richiesto un particolare impegno per declinare la funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni, nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato e della necessità di mettere il proprio assistito e i suoi familiari in condizioni di acquisire le massime conoscenze del percorso da intraprendere e dell’impegno necessario per raggiungere gli obbiettivi.

Se peculiarità del processo minorile è la necessità di assumere da parte dell’imputato una specifica posizione rispetto alla contestazione mossa, diviene allora centrale la scelta dell’ammissione o meno delle proprie responsabilità. In questo delicato e fondamentale passaggio compito del difensore è quello di accompagnare il giovane assistito nella sua scelta tenendo ben presente e facendo ben comprendere che il processo, anche quello minorile, è prima di tutto quell’insieme di regole e di garanzie che attengono alla prova e alla sua valutazione. Perché non è mai nell’interesse del minore - e certamente non ha alcun valore rieducativo - barattare benevolenza con rinuncia ai diritti, e perché non vi può essere crescita e maturazione senza giustizia.

*Avvocata penalista