di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2019
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 3 aprile 2019 n. 14600. Per il reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (occultamento o sottrazione di documenti contabili), la possibilità di richiedere il patteggiamento, giusta la disciplina dettata dall'articolo 13-bis, comma 2, dello stesso decreto, è necessariamente subordinata, laddove possibile, al ravvedimento operoso (nella specie, consistente nell'esibizione, sia pure tardiva, delle scritture contabili e dei documenti eventualmente occultati e tuttavia non distrutti) e, in ogni caso, all'integrale estinzione del debito per imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, compresi interessi e sanzioni amministrative, riferito alle annualità oggetto di accertamento e in relazione alle quali la condotta illecita è stata tenuta. Così la sezione III penale della Cassazione con la sentenza n. 14600 del 2019.
Sulla questione, cfr., peraltro, Sezione III, Proc. gen. App. Perugia in proc. Bianconi, laddove si è affermato che, relativamente ai delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater, comma 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, l'estinzione del debito tributario mediante pagamento ovvero il ravvedimento operoso non possono configurare una condizione per accedere al patteggiamento giacché tali evenienze integrano una causa di non punibilità del reato, come tale concettualmente incompatibile con la definibilità con il rito alternativo. Da ciò consegue che l'ammissibilità al rito speciale non presuppone affatto la preventiva verifica dell'essersi realizzate le anzidette condizioni: non a caso l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, che pone tale regola di verifica per gli altri delitti tributari, fa salvi i casi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 13, proprio relativi ai reati suddetti.
Ad analoga conclusione, secondo tale decisione, diversamente da quella qui massimata, deve pervenirsi anche relativamente al reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo citato, sia pure per ragioni diverse. Infatti, si è sostenuto, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili ivi sanzionati non sono correlati all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell'estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi - e sia oggetto di contestazione - che nei confronti dell'imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto articolo 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all'uopo previsti dal sistema tributario.










