di Marzia Amaranto
Il Riformista, 30 settembre 2023
Occasionato dalla vicenda di Caivano è ormai entrato a far parte del nostro corpus normativo il Decreto Legge recante interventi urgenti di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile. Tra gli assi portanti di detto provvedimento vi sono l’ampio ricorso alle misure di prevenzione e all’inasprimento di alcuni profili sanzionatori penalistici in rapporto alla criminalità minorile; il coinvolgimento delle famiglie nell’esercizio della responsabilità genitoriale; interventi di rafforzamento e potenziamento rivolti alla popolazione scolastica e universitaria nel territorio del Comune di Caivano e non ultimo la prevenzione della violenza giovanile in rapporto all’uso dei dispositivi informatici. Ma la vera questione da porsi, non solo per gli operatori del settore ma anche per chi ci legge, è se non sia un errore attribuire alla giustizia penale il compito di risolvere il problema del disagio giovanile e ancor di più della violenza, adoperata il più delle volte come mezzo di affermazione della personalità per il minore d’età, in contesti sociali privi di punti di riferimento educativi, dati non solo dall’istituzione scolastica, ma anche dai centri sportivi e di aggregazione giovanile?
Non è errato sostituire quella fase fondamentale di recupero sociale del minore che delinque, con la maggiore repressione, aumentando in questo modo le probabilità di immissione definitiva nel circuito criminale? In soldoni è preferibile il rafforzamento delle misure preventive e/o delle misure punitive? Se rammentiamo che l’attenzione per le peculiarità dell’amministrazione della giustizia, nei confronti dei minori, ha trovato pieno riconoscimento - in un passato non così lontano - persino a livello internazionale, attraverso la risoluzione della Nazioni Unite che concernente le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia dei minori”, meglio conosciute come Regole di Pechino e sin anche con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa su “Le reazioni sociali alla delinquenza minorile”. L’importanza di tali documenti, insieme ai principi contenuti nella Nostra Carta Costituzionale, hanno indirizzato il Nostro legislatore nel processo di riforma, diretto a disciplinare il processo a carico di imputati dalla minore età, con le dovute “accortezze” imposte dalle specifiche condizioni psicologiche di costoro, dalla loro maturità e dalle esigenze educative. Ma se sino a ieri lo scopo rieducativo della disciplina relativa ai minori nel Nostro ordinamento era ben lontana dall’essere veicolo di pratiche deresponsabilizzanti, cercando bensì di garantire il difficoltoso equilibrio tra la necessità di tutela di un soggetto, ancora in fase di crescita e l’accertamento delle responsabilità dello stesso, durante lo svolgersi del procedimento, con una pretesa punitiva subordinata all’interesse-dovere dello Stato al recupero del minorenne, oggi i qui menzionati principi fondamentali, sui quali la tutela del minore d’età si incentrava, si scontrano con le prime criticità di una riforma che appare o almeno così fa sembrare, più che essere finalizzata alla rieducazione del soggetto, orientata a finalità prevalentemente punitive e sanzionatorie. Senza contare poi la situazione di sovraffollamento degli IPM, agli onori della cronaca sono gli Istituti di Milano, Torino e Bologna con giovani “in lista d’attesa” a causa del sovraffollamento. Per non tralasciare l’odissea del trasferimento dei minori da nord a sud della penisola, o persino negli istituti di pena per adulti, negando in questo modo il diritto di partecipare all’udienza, per la sola assenza di mezzi e uomini della polizia penitenziaria che si occupino della trasferta. Tutto questo eliminando concretamente la finalità educativa, oltreché la vera possibilità di garantire il diritto inviolabile di difesa, previsto come garanzia costituzionale. Lo stesso Istituto Penale per i Minorenni di Milano “Beccaria” non appare più come IPM-modello, spiccando su tutto, la vicenda riguardante la ristrutturazione dell’edificio, i cui lavori non sono conclusi, nonostante il continuo slittamento della data ultima di consegna. Oltreché le attività di recupero social-lavorativo proposte che riscontrano fatica nel tradursi in percorsi significativi di inserimento lavorativo. Tuttavia vi sono degli aspetti positivi, che nonostante ciò hanno trovato ben poco spazio nella narrazione pubblica, la previsione della messa alla prova sin dalla fase delle indagini. Questa norma potrebbe portare una importante deflazione dei procedimenti dinanzi ai Tribunali per i Minorenni.











