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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2023

Critici i penalisti: gli aumenti di pena massima e minima per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti contraddicono i principi di proporzionalità. Via libera in Senato (con 90 sì, 45 no, e zero astenuti) alla conversione in legge (con modificazioni) del cd. Dl Caivano (123/2023), norma “bandiera” del Governo Meloni che contiene “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile”, prevedendo un generale inasprimento delle pene e un accesso al carcere più facile per i minori. Il voto è passato con la “fiducia”. Per Boccia (Pd): “è sintomo che la maggioranza è spaccata”. Per Gasparri (Fi) la fiducia è giustificata dai 340 emendamenti: “una procedura chiaramente ostruzionistica” mentre “Caivano è urgente”. Il testo ampiamente modificato a seguito dell’esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari costituzionali, passa ora all’esame della Camera.

L’articolato si compone ora di 25 articoli (erano 14) suddivisi in 4 Capi: I (articoli 1-2) concerne interventi strutturali nel territorio del Comune di Caivano; II (articoli 3-9) disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile; III (articoli 10-12) contiene disposizioni in materia di offerta educativa; IV (articoli 13- 16) disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (v. comunicato n. 118).

Molto critici i penalisti che bollano la legge come “carcerocentrica” e “contraria ai principi della Costituzione”. “Le iniziative del Governo in materia di stupefacenti - si legge in una nota delle Camere penali - rischiano di portare allo stremo un sistema carcerario oramai al collasso”. Sia gli aumenti della pena massima che minima per i fatti di lieve entità, spiegano i penalisti: “contraddicono ogni principio di proporzionalità e non risolvono in alcun modo”. Sullo stesso registro anche l’Associazione Antigone. Per il Presidente Patrizio Gonnella: le norme vanno “ampiamente riviste in direzione di una minore punibilità, in linea col sistema di giustizia minorile degli ultimi 30 anni”. Per Gonnella non vi è “alcuna emergenza criminalità giovanile”, visto che “negli ultimi dieci anni il numero delle denunce è stabile a 30.000”. “A preoccupare - prosegue - è l’aumento previsto delle pene da 6 a 18 mesi per i reati di lieve entità per quanto riguarda la legge sugli stupefacenti”.

Critici anche M5S che stigmatizza l’incapacità di affrontare adeguatamente i problemi legati alla violenza contro le donne e all’accesso dei minori ai siti pornografici, mentre viene data priorità a temi come il calcio rispetto a questioni educative e di prevenzione della criminalità giovanile. Mentre il PD ha posto l’accento sulla mancanza di misure preventive, interventi educativi e politiche sociali per favorire la responsabilizzazione e il recupero dei minori e ha sollevato preoccupazioni sull’impatto delle misure sulle strutture penitenziarie minorili.

Le novità in sede di conversione - Rilevanti le novità inserite in sede di conversione. Nel Capo II “Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile” all’articolo 3 è stato inserito un comma 2-bis che prevede il coinvolgimento delle Guardie giurate per segnalazioni urgenti di situazioni di pericolo ai servizi di emergenza sanitaria. Aggiunto anche l’articolo 3-bis relativo ad un “Osservatorio sulle periferie” per “monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città”. L’articolo 3-ter, anch’esso aggiunto reca invece “Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città”, con lo stanziamento di fondi.

Giro di vite anche sul porto d’armi con l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti con specifiche aggravanti) e la previsione di un aumento di pena di un terzo quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei pressi di una scuola; c) nelle vicinanze di istituti di credito, uffici postali o bancomat, parchi e giardini pubblici stazioni; d) di una riunione pubblica.

Uno degli interventi chiave ed anche più contestati è quello in tema di stupefacenti che modifica le pene per i reati qualificati di “lieve entità”. Viene infatti modificato l’articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (Dpr n. 309/1990): alle parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a cinque anni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità ”.

L’articolo 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione) viene poi inserito un comma “01” sulla “Vigilanza” in cui si prevede che il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (Anist) individua i minori non in regola e “ammonisce senza ritardo il responsabile”.

Sempre in sede di conversione è stato aggiunto l’articolo 13-bis. (Disposizione per la verifica della maggiore età per l’accesso a siti pornografici) che vieta l’accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico “in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”. Inoltre, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, “sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto”. Infine, l’articolo 15-bis. Prevede il rafforzamento delle misure e dell’operatività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.