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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2026

Possibile l’accompagnamento in caserma (fino a dodici ore), in caso di pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Meloni: “Rafforziamo strumenti per combattere criminalità diffusa’” Nordio: “Con cause giustificazione no automatica iscrizione in registro indagati per chi si è difeso”. Il Governo ha approvato oggi un decreto-legge in materia di sicurezza pubblica che introduce interventi che spaziano dal giro di vite su armi e strumenti atti a offendere - coltelli con lame oltre gli otto centimetri - rafforza i poteri di prevenzione nelle aree urbane e introduce nuove disposizioni su: manifestazioni pubbliche, sicurezza stradale e tutela delle forze dell’ordine.

“Oggi - scrive in un post su X la premier Giorgia Meloni - il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento”. “Rafforziamo gli strumenti per prevenire e combattere la criminalità diffusa. Rafforziamo la possibilità di allontanare soggetti pericolosi dalle aree più a rischio delle città. Introduciamo pene più severe per i borseggiatori, con il furto per destrezza che diventa procedibile d’ufficio e la cancellazione del paradosso di finire indagato per sequestro di persona se fermi un ladro che ti ha appena derubato in attesa delle Forze dell’ordine”.

“Ci occupiamo - ha proseguito Meloni - anche del fenomeno delle baby gang, con una stretta sui coltelli e il divieto di vendere ai minori ogni strumento atto ad offendere”. “Introduciamo inoltre strumenti specifici per prevenire la presenza e l’azione di gruppi organizzati dediti alla violenza, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare e che utilizzano le piazze come pretesto per creare disordini e distruzione”. “Infine, una norma estremamente importante: se ti sei legittimamente difeso, non vieni automaticamente iscritto nel registro degli indagati, pur mantenendo tutte le tutele previste dalla legge”, aggiunge Meloni.

Intanto gli avvocati lanciano un warning. “Quando si interviene con misure che incidono in via preventiva sulle libertà personali occorre sempre la massima cautela, per non spezzare l’equilibrio costituzionale tra sicurezza e libertà di manifestazione del pensiero. Gli strumenti per contrastare la violenza esistono già, ma non funzionano: non riescono a impedire a violenti e delinquenti di infiltrarsi nei cortei pacifici, comprimendo con la forza i diritti di chi manifesta nel rispetto della legge”. Così Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

“Le aggressioni alle forze di polizia - ha sottolineato il presidente del Cnf - generano una tensione comprensibile e rendono necessaria una maggiore tutela per chi opera a difesa della legalità. Ma il nostro ordinamento non ammette processi alle intenzioni né regimi giuridici differenziati: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Le norme devono essere generali e uguali per tutti, nel rispetto della Costituzione, garantendo al tempo stesso alle forze dell’ordine la serenità di operare sapendo che lo Stato comprende e tutela il loro agire”.

Molto critiche le opposizioni. Per il Segretario di +Europa, Riccardo Magi, il dl Sicurezza conferma una visione autoritaria dello Stato, che sacrifica garanzie costituzionali e diritti individuali in nome di una presunta ragion di Stato. Anche se alcune misure sono state ridimensionate, resta intatto il nodo centrale: limitare la libertà personale senza un atto giudiziario viola i principi dello Stato di diritto e la separazione dei poteri. Attribuire tali poteri all’autorità di pubblica sicurezza, con scudo penale, rappresenta per Magi un pericoloso salto repressivo, tipico di modelli illiberali e rischioso per la tenuta democratica.

Il testo si compone di 4 Capi e di 32 articoli. Si introduce il divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ed il divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni. In entrambe le fattispecie, il prefetto può applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della licenza di porto d’armi. Se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico dei genitori.

È fatto divieto di vendere ai minorenni - anche su web o piattaforme elettroniche - strumenti da punta e taglio che, pur non nascendo per l’offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità. La violazione del divieto è punita con la sanzione da 500 a 3.000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro e con la revoca della licenza. Istituito anche un registro in formato elettronico dove l’esercente deve inserire giornalmente le singole operazioni di vendita.

Viene ampliato il catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo (per le finalità dei reati spia) anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Introdotta anche una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico dei genitori in caso di reiterazione del reato.

Il furto commesso con destrezza torna ad essere procedibile, modificando la c.d. riforma Cartabia. Viene introdotto il reato di rapina in danno di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori da un gruppo armato organizzato. La pena base è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000.

Previste poi zone a vigilanza rafforzata, col potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e la previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche. Viene previsto che il Prefetto possa individuare, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili fino a 18 mesi, specifiche zone (c.d. zone rosse) in relazione alle quali è disposto l’allontanamento di soggetti che tengono, comportamenti violenti, minacciosi o molesti.

Il c.d. Daspo urbano viene esteso anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Viene infine introdotto l’arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Perquisizioni. Viene estesa la possibilità, in casi di necessità ed urgenza di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale, alla perquisizione sul posto.

Fermo di prevenzione. Viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore persone per le quali, sulla base di elementi di fatto, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Illecito per chi non si ferma all’alt. È stato poi introdotto un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita.

Sono state invece depenalizzate le sanzioni previste per il mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell’inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore. Le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 10.000).

Violenza nelle scuole. Viene esteso l’ambito applicativo dell’articolo 583-quater c.p.(Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria) a tutto il personale scolastico per atti di violenza nei loro confronti puniti con la pena aggravata della reclusione da due a cinque anni e in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con la pena rispettivamente, della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni .

Cause di giustificazione. Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine.

Immigrazione - Previsto l’obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità, con valorizzazione dell’omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità.