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di Sandro Guerra

Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2025

Per la Cassazione il giudice deve modulare attentamente il vincolo preventivo. Proprietà e libera iniziativa non possono essere compressi oltre il necessario. Nel sequestro preventivo il principio di proporzionalità - sancito anche in riferimento alle misure cautelari reali dall’articolo 275 del Codice di procedura penale - impone al giudice di modulare il vincolo in modo che esso non determini un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziative economica dell’ente attinto dalla misura reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito, ossia impedire l’aggravamento del reato, la protrazione delle sue conseguenze o l’agevolazione di altri reati. E questa valutazione non deve riguardare solo il momento in cui il sequestro viene imposto ma anche il periodo in cui sarà efficace.

Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 2836 del 23 gennaio 2025, annullando la decisione del tribunale del riesame che aveva applicato il sequestro preventivo impeditivo su una società semplice agricola nonché sui conti correnti ad essa intestata, sui beni aziendali, sulle quote di partecipazione e su “ogni altra componente patrimoniale ad essa riconducibile”. L’articolo 45 del Dlgs 231/2001 consente al giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, “l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2” quando: sussistono gravi indizi per ritenere l’esistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato; vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Al ricorrere del duplice presupposto l’ente può essere sottoposto ancor prima della sentenza definitiva all’interdizione dell’esercizio dell’attività, alla sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o all’eventuale revoca di quelli già concessi, ovvero al divieto di pubblicizzare beni o servizi. Peraltro, in virtù dell’articolo 34 Dlgs 231/2001 - secondo cui nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di procedura penale - anche il patrimonio dell’ente, al pari di quello della persona fisica, può essere oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo quando vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Questo perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il sequestro impeditivo ha una finalità che la misura interdittiva non ha: impedire l’utilizzo di singoli beni ed evitare, sottraendoli alla disponibilità dell’ente, che possano continuare - nonostante la misura interdittiva - quantomeno ad agevolare la commissione di altri reati con conseguente pericolo per la collettività” (Cassazione, sentenza 34293/2018). Il principio di proporzionalità Le conseguenze, persino irreversibili, cui l’ente potrebbe andare in contro impongono al giudice il rispetto del principio di proporzionalità, declinato dalla giurisprudenza più autorevole in termini di ricerca di un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 36072/2018).

Il principio di proporzionalità non costituisce un limite alla discrezionalità del giudice solo nella fase genetica della misura cautelare ma, chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 2836 del 23 gennaio 2025, “lungo tutta la fase della sua efficacia”, tenendo quindi in considerazione anche gli elementi positivi di reddito previsti o prevedibili (ad esempio entrate per operazioni straordinarie già programmate o cessioni di asset). L’obiettivo è infatti “graduare e modellare il vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie”.